Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026, è stato pubblicato il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GURI, ossia lo scorso 20 febbraio.
Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Articolo 23 – “Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR”
L’articolo in commento, contenuto nella sezione VI, dedicata alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, prevede che:
- Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su risorse PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, non sia stato già raggiunto il relativo target PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, RFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall’affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il CCT.
- L’importo è erogato, previa costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve.
- Entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, l’affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al CCT che si esprime entro il termine di cui all’articolo 4 dell’allegato V.2 al Codice 36 (di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
- Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l’affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l’importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al CCT entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia.
- Sulla base delle determinazioni assunte dal CCT, l’importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. In tali casi, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l’efficacia di lodo contrattuale.
In allegato, il testo del decreto-legge.
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