
Nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico, le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio scontano la stessa aliquota IVA applicabile alle prestazioni eseguite dal consorzio nei confronti del committente.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026.
Viene, così, sancita l’equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra quest’ultima e l’ente appaltante: le prestazioni rese dalle consorziate devono essere assoggettate allo stesso regime fiscale IVA applicabile alle operazioni rese dal consorzio a favore del committente poiché la società consortile è un mero organismo strumentale che si interpone tra l’ente appaltante e le consorziate.
Il caso oggetto di contenzioso nasce dal mancato rimborso di un credito IVA derivante dal fatto che (i) da un lato, il consorzio aveva fatturato le operazioni nei confronti del committente applicando l’aliquota IVA agevolata al 10%, mentre (ii) dall’altro, le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio erano state assoggettate all’aliquota ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate contesta l’erronea applicazione dell’aliquota ordinaria nei rapporti tra consorzio e consorziate in luogo di quella agevolata del 10%, sottolineando come il regime fiscale non può che essere il medesimo quando le prestazioni sono rese in favore del consorzio per consentirgli lo svolgimento dell’appalto.
Difatti, le imprese che si aggiudicano un appalto pubblico possono costituire un consorzio per l’esecuzione dello stesso, il quale, tuttavia, è soltanto una struttura operativa a servizio delle imprese consorziate. In sostanza, le prestazioni compiute in favore del committente dal consorzio sono in realtà riconducibili alle consorziate.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso evidenziando come “le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio per l’esecuzione dell’appalto non sono altro che prestazioni rese in favore del committente attraverso lo strumento del consorzio (che opera in nome proprio, ma per conto delle consorziate), sicché non troverebbe alcun senso l’applicazione di un’aliquota diversa da quella applicata per l’appalto”.
Il principio era stato già enunciato in casi analoghi in cui i costi sostenuti dal consorzio per lo svolgimento di attività relative all’esecuzione dell’appalto erano ribaltati sulle consorziate che, a loro volta, emettevano fatture nei confronti del committente.
La peculiarità della pronuncia in oggetto è che, in tal caso, è il consorzio che ha emesso le fatture nei confronti del committente applicando l’aliquota agevolata, mentre le consorziate, che hanno svolto delle prestazioni in favore del consorzio finalizzate all’esecuzione dell’appalto hanno applicato l’aliquota ordinaria.
Per quanto peculiare, la Corte ritiene estensibili le argomentazioni già espresse nei precedenti, ove si afferma che «In tema di IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante impone l’unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito del meccanismo del cd. ribaltamento, per cui il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati» (Cass. n. 18437/2017; nello stesso senso, Cass. n. 3166/2018; Cass. n. 24320/2018; Cass. n. 19786/2020).
In sostanza, il regime fiscale deve necessariamente essere lo stesso quando le prestazioni sono rese in favore del consorzio per consentirgli lo svolgimento dell’appalto, alla luce del rapporto di strumentalità che esiste tra consorzio e consorziate per l’esecuzione dell’appalto.
Si evidenzia, infine, che nel giungere a queste conclusioni a proposito di un consorzio, la Cassazione precisa, altresì, che lo stesso principio ai fini della fatturazione vale anche nell’ipotesi in cui le imprese consorziate costituiscano, dopo l’aggiudicazione, una società consortile operativa (cfr. Cass. 16410/2008).
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