
L’Assemblea del Senato, in data 4 marzo 2026, ha approvato definitivamente la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S.1484-B), in attesa ora di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento introduce una serie di attesi interventi destinati a rafforzare il sistema produttivo italiano con misure che sostengono le piccole e medie imprese.
Tra le misure di sostegno anche una novità in materia fiscale: la reintroduzione di un regime di sospensione d’imposta sugli utili destinati ai contratti di rete.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a:
– collaborare in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero;
– a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora
– a svolgere in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
Con l’obiettivo di incentivare tali progetti comuni tra imprese e di rafforzare la competitività soprattutto delle PMI, l’articolo 1 della Legge introduce per il triennio 2026-2028 un regime di sospensione d’imposta sugli utili destinati ai contratti di rete.
Il regime agevolato sarà diretto a favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili dell’esercizio accantonate ad apposita riserva e destinati agli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Dunque, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete viene riconosciuto il beneficio del regime di sospensione d’imposta con riferimento alla quota degli utili dell’esercizio, purché accantonati ad apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Tale quota di utili, quindi, non concorre a formare il reddito relativo al periodo d’imposta cui essi si riferiscono, a condizione che, negli esercizi successivi:
– la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
– non venga meno l’adesione al contratto di rete.
L’importo non concorrente alla formazione del reddito d’impresa non può, in ogni caso, eccedere il limite di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa.
Inoltre, l’agevolazione può essere fruita nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi d’imposta coperti dalla misura.
Quanto alle modalità di fruizione, l’agevolazione opera in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.
Il comma 3 specifica che i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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