
Lo scorso 5 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2026.
Quest’anno quindi il termine per la presentazione del MUD – normalmente previsto per il 30 aprile – è prorogato al 3 luglio 2026, ossia 120 giorni dopo la data di pubblicazione della nuova modulistica (ai sensi dell’art. 6 L. 70/1994).
Il Decreto va a sostituire il precedente DPCM, e sarà utilizzato per le dichiarazioni ambientali riferite all’anno 2025.
Si ricorda che sono esonerati dall’obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. Al contrario, sono obbligati al MUD i seguenti soggetti:
La nuova modulistica presenta alcune novità rispetto a quella precedente, dovute principalmente alla necessità di allineare la documentazione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e al Decreto EoW interni (DM 127/2024). E, nello specifico:
Resta invariata la procedura per la presentazione del MUD tramite la Comunicazione rifiuti semplificata (accessibile al sito https://mudsemplificato.ecocerved.it) da inviare tramite PEC (all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it) sempre alle stesse condizioni ossia in caso di produttori iniziali di rifiuti che producono non più di 7 tipologie di rifiuti e, per ogni tipologia di rifiuto:
Confermata anche le modalità di presentazione della documentazione, per cui l’invio deve essere esclusivamente telematico e dovrà essere effettuato tramite il portale https://www.mudtelematico alle Camere di Commercio competenti sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione.
Mentre i soggetti che svolgono solo attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia sede IegaIe deII’impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.
L’accesso è consentito tramite l’utilizzo di sistemi di identificazione digitale intestati a persona fisica o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione (associazioni di categoria, professionisti o studi di consulenza, sulla base di specifica delega scritta) e, nello specifico, attraverso l’utilizzo di:
Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione della dichiarazione devono essere versati per ogni MUD trasmesso.
I nuovi modelli MUD sono disponibili sul sito del MASE al seguente link.
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