
Nel caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, no al DURF alla società scorporata e neo costituita nel 2025, perché manca l’esercizio dell’attività da almeno tre anni, che è uno dei requisiti necessari al rilascio di questa attestazione.
Ciò perché la nuova società non può sommare al periodo di svolgimento della propria attività anche l’attività effettuata dalla società originaria prima della scissione.
Così si esprime, in modo restrittivo, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.50 del 25 febbraio 2026, ai fini dell’applicabilità delle regole sul versamento delle ritenute fiscali e contributive ai dipendenti, in caso di appalti di importo superiore a 200.000 euro, ed in presenza di ulteriori condizioni (prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso – cfr. art.17-bis del D.Lgs. 241/1997).
Nel caso di specie vengono, inoltre, richiamate sia le disposizioni del codice civile (art.2506.1 cc) sia quelle ai fini delle imposte sui redditi (art.173 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), relative all’ipotesi di scissione societaria parziale mediante scorporo.
In particolare, la società istante chiede se, anche dopo l’operazione straordinaria, ai fini del rilascio del DURF, possa essere tenuta in considerazione anche l’attività esercitata dalla società scissa (costruzione e vendita di impianti di refrigerazione) che viene poi proseguita dalla società istante dopo la scissione.
La pronuncia, ovviamente, vale anche per le altre tipologie di attività e, in particolare, per quella edilizia.
Infatti, per avere il DURF, occorre essere in attività da almeno 3 anni (oltre ad essere in regola con i versamenti delle imposte e non avere verifiche fiscali in atto).
L’ottenimento del DURF consentirebbe alla società istante (in caso di appalto superiore a 200.000 euro, e delle ulteriori condizioni normative), di poter effettuare la compensazione delle ritenute dovute in favore dei propri dipendenti come modalità di versamento, senza dover procedere al materiale pagamento delle stesse.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate risponde in senso negativo, tenuto conto che l’art.173 del TUIR regola in modo puntuale il passaggio delle posizioni giuridiche economico-patrimoniali alla società scorporata dalle altre società del gruppo, aspetto che impedisce, dal punto di vista fiscale, di interpretare in maniera estensiva il «principio di continuità e neutralità» nell’ambito delle operazioni di scissione.
In sostanza, chiarisce l’Amministrazione finanziaria, per il rilascio del DURF non è possibile, in favore della nuova società nata nel 2025, calcolare nel periodo di svolgimento complessivo della propria attività economica anche quella esercitata dalla società originaria prima dell’operazione di scissione.
Quindi, l’attività si considera iniziata nel 2025, dopo la scissione, ed il DURF non può essere rilasciato alla società istante, poiché manca uno dei requisiti per il rilascio dello stesso, che è proprio l’esercizio dell’attività da almeno tre anni.
In linea generale, si ricorda infatti che, in assenza del DURF, nell’ipotesi in cui un’impresa operi come appaltatrice/subappaltatrice/affidataria nell’ambito di contratti di valore superiore a 200.000 euro, e se si verificano le ulteriori condizioni richieste dalla normativa, la stessa non può effettuare la compensazione delle ritenute fiscali e contributive per i propri dipendenti con eventuali crediti fiscali, ma è obbligata all’effettivo versamento di tali importi.
Oltre a tale adempimento, l’impresa deve trasmettere al committente entro 5 giorni dal versamento delle ritenute sia le deleghe di pagamento, che i riferimenti di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, pena la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente (sino al 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa).
Questa disciplina non si applica, ed è quindi possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali, se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il DURF, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno 3 anni;
b) essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
c) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
d) aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
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