
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 20 aprile 2026, n. 50 — che converte con modifiche il Decreto Pnrr (decreto-legge n. 19/2026) — entrano in vigore importanti novità per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra queste, spicca una significativa misura di semplificazione in ambito fiscale, destinata ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).
La nuova disposizione interviene sull’articolo 8 del decreto-legge, introducendo il comma 3-bis e modificando la disciplina della fatturazione Iva prevista dal Dpr 633/1972. In particolare, viene ampliato l’ambito di applicazione della cosiddetta “fatturazione differita”, includendo anche le operazioni effettuate dalle imprese riunite in RTI e fatturate dalla mandataria in nome e per conto delle mandanti.
Fatturazione differita estesa agli RTI
La fatturazione differita consente di emettere un’unica fattura riepilogativa per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo. Con la nuova norma, questa modalità viene ora estesa anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nell’ambito di un raggruppamento temporaneo, purché la fattura riporti il dettaglio delle attività svolte da ciascuna impresa partecipante.
In concreto, l’impresa capogruppo (mandataria) potrà emettere una sola fattura cumulativa nei confronti della stazione appaltante, semplificando così la gestione documentale e riducendo il numero di adempimenti amministrativi.
Un sistema alternativo, non sostitutivo
La novità non elimina il modello tradizionale di fatturazione. Resta infatti pienamente valida la modalità ordinaria, secondo cui ciascuna impresa del raggruppamento emette fattura per la propria quota di lavori eseguiti. Questo principio deriva dalla normativa sugli appalti pubblici, che riconosce alle imprese riunite piena autonomia sotto il profilo fiscale e contributivo.
Anche l’Agenzia delle Entrate, in precedenti chiarimenti, ha ribadito che il mandato con rappresentanza non dà luogo a un soggetto giuridico autonomo: ogni impresa mantiene quindi i propri obblighi fiscali, inclusi quelli relativi all’Iva.
Il ruolo della mandataria
Già nel 2024 era stata ammessa, in via interpretativa, la possibilità per la mandataria di emettere fattura in nome e per conto delle imprese mandanti. La legge di conversione del Decreto Pnrr consolida ora questa impostazione e introduce una semplificazione ulteriore: la possibilità di emettere una fattura unica mensile, anziché più documenti distinti.
La mandataria dovrà comunque indicare chiaramente nella fattura le operazioni svolte da ciascuna impresa e provvedere alla ripartizione dei corrispettivi. Restano invece in capo alle singole imprese gli obblighi di registrazione e gli altri adempimenti IVA.
Più efficienza per gli appalti pubblici
L’intervento normativo si inserisce nel più ampio obiettivo di snellire le procedure legate ai progetti del Pnrr, favorendo una gestione più efficiente degli appalti pubblici. La possibilità di adottare una fatturazione unitaria rappresenta, in questo senso, uno strumento utile per ridurre la complessità amministrativa nei rapporti tra imprese e stazioni appaltanti.
Il nuovo sistema si configura dunque come un’opzione alternativa, che le imprese potranno adottare in base alle proprie esigenze organizzative, senza incidere sulla loro autonomia fiscale.
Per i dettagli, si rimanda al testo elaborato dalla Direzione Politiche Fiscali dell’Ance.
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