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Agevolazioni per le imprese, Fiscalità e incentivi

D.L. 42/2026 – Transizione 5.0 per il 2025 con aumento del credito d’imposta

7 Aprile 2026
Categories
  • Agevolazioni per le imprese
  • Fiscalità e incentivi
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Credito d’imposta pari all’89,77% di quello richiesto ai fini della “Transizione 5.0” per investimenti in beni materiali e immateriali a contenuto tecnologico, nel limite di risorse pari a circa 1,3 mld di euro e contributo finanziario che sfiora i 200 mln di euro per le spese relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, compresi i sistemi di accumulo.

Questo quanto prevede l’art.1, co.1, lett.a, del decreto legge 3 aprile 2026, n.42 – cd. Decreto Carburanti-bis, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 4 aprile scorso, a favore delle imprese che non erano riuscite ad ottenere il credito d’imposta “Transizione 5.0” per investimenti effettuati entro la fine del 2025 a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili (cfr. l’art.38 del D.L. 19/2024, conv. legge 56/2024).

Viene, così, superato l’iniziale riconoscimento del credito d’imposta pari al 35% di quello richiesto dai cd. “esodati” del Piano “Transizione 5.0”, previsto dal recente D.L. 38/2026 – cd. D.L. Fiscale.

Sul tema infatti, appena pochi giorni fa, l’art.8 del D.L. Fiscale aveva riconosciuto un credito d’imposta, pari al 35% di quello richiesto ai fini dell’incentivo fiscale Transizione 5.0, in favore delle imprese che, pur avendo effettuato investimenti agevolabili ai fini della Transizione 5.0 entro il 31 dicembre 2025, non erano riuscite ad accedere all’incentivo fiscale a causa dell’esaurimento delle risorse.

Ora, anche a seguito del positivo esito del tavolo di confronto presso il MIMIT con le associazioni di categoria, cui ha partecipato anche l’ANCE, con il nuovo D.L. 42/2026 la misura del credito d’imposta richiesto è stata portata all’89,77%, corrispondente a circa 1,3 mld di euro (in sostituzione dei 537 mln di euro stanziati a marzo a copertura della misura).

 

Credito d’imposta Transizione 5.0

Viene, quindi, aumentata all’89,77% (dal precedente 35%) la misura del credito d’imposta riconosciuto, per il 2026, in favore degli “esodati” Transizione 5.0, per gli investimenti nei beni strumentali di cui agli all. A e B, della legge 232/2016, mentre restano confermate le condizioni di applicabilità dello stesso, come già definite nel D.L. Fiscale:

  • – trasmissione, dal 7 al 27 novembre 2025, delle comunicazioni di prenotazione del beneficio (cfr. D.M. 6 novembre 2025, ed art.1 del D.L. 175/2025, conv. legge 4/2026);
  • – via libera del GSE circa la correttezza della comunicazione per quel che riguarda la rispondenza dell’investimento ai requisiti di ammissibilità all’agevolazione fiscale;
  • – entro il 30 aprile 2026, comunicazione del GSE ai soggetti interessati del credito d’imposta usufruibile, previa informativa all’Agenzia delle Entrate;
  • – fruizione dello stesso esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, decorsi 5 giorni dal via libera sull’utilizzabilità del credito da parte del GSE, e comunque entro il 31 dicembre 2026.

A tal fine, viene utilizzato per intero lo stanziamento di 1,3 mld di euro, sempre per il 2026, stabilito dalla legge di Bilancio 2026 (art.1, co.770, legge 199/2025) a copertura delle misure in favore delle imprese.

Come per l’utilizzo del beneficio fiscale Transizione 5.0 secondo le regole generali, anche il credito d’imposta pari all’89,77%, riconosciuto dal D.L. Carburanti-bis, non è soggetto:

  • ­ al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro);
  • ­ al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln euro);
  • ­ al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro.

Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.

Sul tema, si ricorda che, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta Transizione 5.0 (oggi sostituito dall’Iperammortamento per il triennio 2026-2028) è stato riconosciuto nella misura seguente:

Per il resto, rimangono ferme le ulteriori modalità attuative del beneficio, già delineate nel D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024.

Contributo finanziario per il fotovoltaico

In aggiunta al credito d’imposta, il D.L. Carburanti-bis riconosce un contributo finanziario, pari a complessivi 197,7 mln di euro per il triennio 2026-2028, per gli investimenti in impianti volti all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, e per i relativi sistemi di accumulo, effettuati sempre entro fine 2025 e anch’essi già oggetto delle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre scorso (cfr. il nuovo art.8, co.3-bis, D.L. 38/2026, introdotto dal D.L. Carburanti-bis). Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato UE.

Con il medesimo contributo finanziario sono agevolate, altresì, le spese sostenute per le certificazioni riferite alla documentazione contabile collegata agli altri investimenti effettuati in chiave “Transizione 5.0” e per quelle necessarie a comprovare la riduzione dei consumi energetici, rilasciate dai soggetti abilitati.

Il contributo finanziario non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta “Transizione 5.0” richiesto con le comunicazioni presentate sempre entro il 27 novembre scorso per le medesime spese.

Con proprio decreto, il MIMIT stabilirà le modalità di erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni ricevute dal GSE, relative alle spese sostenute.

 

Allegati
DL_3_aprile_2026_n_42
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it
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