
Con il parere n. 4150 del 21/04/2026 il MIT ha fornito chiarimenti in ordine all’ambito applicativo dell’art. 117, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con riferimento alla garanzia per la rata di saldo nelle ipotesi di collaudo
In particolare, è stato richiesto se la disposizione si applichi esclusivamente nei casi in cui, per la verifica della prestazione, venga utilizzato il collaudo, ovvero anche nelle ipotesi in cui, in luogo del collaudo o della verifica di conformità, sia utilizzato il certificato di regolare esecuzione o forme semplificate di attestazione per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro.
La risposta del MIT ha evidenziato che sia il certificato di collaudo sia il certificato di regolare esecuzione costituiscono “forme di collaudo”, con differenti effetti in termini di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1655 c.c., precisando che, nel caso di collaudo, tra l’emissione del collaudo provvisorio e l’accettazione trova applicazione l’art. 117, comma 9, con conseguente necessità della garanzia per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell’art. 27 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, mentre, nel caso di certificato di regolare esecuzione, emesso entro tre mesi dalla fine dei lavori e seguito dalla conferma del RUP, l’opera si considera accettata e si procede al pagamento della rata di saldo senza necessità di garanzia, ferma restando l’applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c.
Si allega il testo del Parere.
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