
Nel caso di un’impresa appaltatrice di interventi agevolabili con il Superbonus, che assume anche il ruolo di General Contractor ed affida, in tutto o in parte, i lavori edili ad altre imprese, il margine del subappalto addebitato al committente come corrispettivo dei lavori è una spesa agevolabile, ammessa allo sconto in fattura.
Tale importo non può essere riqualificato come compenso per l’attività di coordinamento, escluso dal beneficio fiscale.
Così si esprime l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.17 del 29 aprile 2026, con la quale viene ufficializzata la nota interna diramata a tutti i propri uffici nel mese di marzo e volta, a seguito dell’azione intrapresa dall’ANCE, a chiarire che i compensi relativi alle opere appaltate non possono essere riqualificati in via automatica come corrispettivi di coordinamento in fase di verifica fiscale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate menziona le 3 tipologie di contratto più diffuse nell’esecuzione di lavori agevolabili con il Superbonus, e per ciascuna di esse precisa l’esatta qualificazione del corrispettivo sulla base del rapporto contrattuale ai fini dell’inclusione, o meno, nello sconto in fattura ai fini dell’applicabilità del Superbonus:
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 17/E/2026, chiarisce che in relazione all’applicabilità del beneficio fiscale non è importante come il General Contractor organizzi l’esecuzione delle opere, ossia con proprio personale dipendente ed altri mezzi necessari, ovvero in subappalto, poiché la spesa sostenuta resta agevolabile a prescindere dall’eventuale ricorso al subappalto.
In questo senso, precisa l’Agenzia, oltre al ruolo di General Contractor, l’impresa rimane “appaltatrice” anche se affida tutte le lavorazioni in subappalto, perché non dispone di personale proprio, svolgendo in prevalenza il coordinamento tecnico dell’appalto con i professionisti. Anche in questo caso, infatti, l’impresa resta titolare degli obblighi verso il committente, nonché di tutte le connesse responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
In conclusione, proprio grazie all’azione dell’ANCE, l’Amministrazione finanziaria ha finalmente riconosciuto che il margine del subappalto rappresenta un aspetto fisiologico dell’attività edilizia e che questa componente del corrispettivo non può essere rideterminata in sede di verifica fiscale in modo automatico e con l’utilizzo di presunzioni.
In sostanza, la riqualificazione di questi corrispettivi deve essere supportata da idonei elementi di prova, volti a dimostrare che gli stessi si riferiscono ad un’attività di coordinamento distinta, e remunerata in via autonoma.
Queste nuove indicazioni dell’Agenzia comportano sia il venir meno delle contestazioni in atto sulla qualificazione del margine di subappalto come spesa non detraibile e non ammissibile allo sconto in fattura (qualificato come credito inesistente o non spettante), sia l’impossibilità di sollevare rilievi di questo tipo nelle future verifiche fiscali.
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