Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato lo scorso 22 luglio i primi indirizzi operativi relativi al nuovo regime autorizzativo per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei “data center”.
Il nuovo Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD) è stato introdotto dall’art. 8 del cd. “Decreto Bollette” (decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49) ed è stato oggetto di numerose richieste di chiarimento da parte degli operatori del settore.
L’intervento del MASE ha quindi lo scopo di precisare quanto indicato dalla norma, con specifico riferimento alla corretta formulazione delle istanze e alla predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico. Si tratta di un primo quadro operativo di riferimento, infatti, il Ministero ha comunicato che, nei prossimi giorni, saranno rese disponibili anche la modulistica per l’istanza e le specifiche tecniche relative all’organizzazione della documentazione da trasmettere.
Nel documento, in particolare, il Ministero fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:
- Modalità di presentazione dell’istanza e modulistica: il Ministero precisa che, finché non sarà operativa la procedura per presentare online le istanze, queste dovranno essere trasmesse tramite PEC, con eventuale deposito di hard disk o altro supporto informatico qualora le dimensioni della documentazione lo rendano necessario. Sono invece ancora in corso di definizione il modello di istanza, l’avviso al pubblico e le specifiche tecniche.
- Oneri istruttori: sebbene l’art. 8 del DL 21/2026 non contenga specifici riferimenti agli oneri istruttori, il Ministero chiarisce che il PUCD è oneroso ed è soggetto al pagamento degli oneri previsti dalla normativa applicabile. La documentazione attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere allegata all’istanza al momento della presentazione della domanda.
- Durata del PUCD: il MASE ribadisce che, come previsto dall’art. 8, comma 4, del DL 21/2026, il procedimento unico deve concludersi entro un termine massimo di dieci mesi, decorrente dalla verifica della completezza documentale dell’istanza. A tal fine sono in corso di definizione i termini relativi alle singole fasi procedimentali.
- Titoli autorizzativi: il Ministero chiarisce che nell’istanza di autorizzazione devono essere indicati tutti i titoli da acquisire nell’ambito del procedimento unico e richiama quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DL n. 21/2026, secondo cui il proponente è tenuto ad allegare la documentazione richiesta dalla normativa di settore, ai fini del loro conseguimento. In tale contesto, il Ministero precisa che nel procedimento unico rientrano anche i titoli edilizi, per il cui rilascio il proponente deve presentare un progetto completo di tutti gli elaborati necessari.
- Conformità urbanistica: l’art. 8, comma 3, del DL n. 21/2026 prevede che all’istanza sia allegata anche la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali. A tale riguardo, il Ministero precisa che la conformità dell’intervento agli strumenti di pianificazione comunale costituisce un presupposto necessario e preliminare del procedimento e che la stessa è oggetto di verifica nel corso dell’istruttoria. Il MASE chiarisce inoltre che l’autorizzazione unica non costituisce, di per sé, variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- Modifiche progettuali nel corso del procedimento: il MASE riconosce la possibilità di apportare modifiche progettuali nel corso del procedimento unico, mediante aggiornamento della documentazione presentata, precisando tuttavia che la relativa ammissibilità deve essere valutata caso per caso. In ragione della rilevanza delle modifiche apportate, può inoltre rendersi necessario il riavvio dei termini procedimentali, inclusa, ove occorra, una nuova fase di pubblicazione e consultazione del pubblico.
- Varianti successive alla conclusione del procedimento: secondo quanto riportato nel documento, sono ammesse varianti anche successivamente alla conclusione del procedimento. Il Ministero chiarisce tuttavia che, qualora tali modifiche rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 1, del DL n. 21/2026, come nel caso dell’ampliamento del data center, è necessario attivare un nuovo procedimento autorizzativo.
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