
Il MASE, in risposta a un interpello dello Sportello Amianto Nazionale, ha fornito chiarimenti sulla gestione dei rifiuti contenenti amianto prodotti nei micro-cantieri di bonifica, con particolare riferimento alla disciplina del deposito temporaneo, al trasbordo e alla tracciabilità.
In particolare, sul deposito temporaneo prima della raccolta, il Ministero ha chiarito che, in base agli articoli 183 e 185-bis del D.lgs. 152/2006, l’istituto costituisce una deroga alla disciplina generale dello stoccaggio, ossia al deposito preliminare e alla messa in riserva. A differenza di tali operazioni, il deposito temporaneo non richiede alcuna autorizzazione e consiste nel raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Tale luogo può coincidere con il sito in cui i rifiuti sono stati effettivamente prodotti oppure con un altro luogo nella disponibilità del produttore, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza.
Da questo punto di vista, l’interpello ribadisce, in linea con un’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, la rilevanza del collegamento funzionale tra il luogo di deposito e il luogo di produzione, confermando che il deposito temporaneo può essere effettuato anche in un luogo diverso da quello di effettiva produzione, purché sussista tale collegamento.
Qualora venga meno anche uno solo di tali requisiti, il raggruppamento dei rifiuti deve essere qualificato come attività di stoccaggio e, di conseguenza, è assoggettato al regime autorizzatorio previsto dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.
Il MASE ha inoltre ricordato che, per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, l’articolo 193, comma 19, del D.lgs. 152/2006 consente, in considerazione della difficoltà di effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti — dovuta sia all’assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia alla tipologia di attività svolta e alle esigue quantità prodotte — di considerarli prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio dell’impresa esecutrice.
In questo caso, il trasporto verso la sede dell’impresa può essere accompagnato, in alternativa al FIR, da un DDT recante l’indicazione del luogo di effettiva produzione, della tipologia e della quantità dei materiali, del numero dei colli ovvero di una stima del peso o del volume, nonché del luogo di destinazione.
Con riferimento ai piccoli interventi edili, si ricorda che il Ministero con la circolare del 14 maggio 2021, n. 51657 ha chiarito che la norma non indica quantità o limiti dimensionali, pertanto, tale valutazione deve essere svolta di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.