
In vista dell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo del FIR digitale, prevista per il prossimo 16 settembre (vedi news ANCE), il MASE ha approvato le modalità operative da adottare in caso di “degrado temporaneo” dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR in formato digitale (D.D. n. 254 del 9 settembre 2026).
Si tratta di una fattispecie intermedia in cui una o più funzionalità a supporto del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, così da impedire la continuità delle attività senza configurare una vera e propria mancanza di disponibilità.
Si evidenza che si tratta di una condizione distinta rispetto alla grave indisponibilità dei servizi già regolata dai decreti direttoriali n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026 (vedi news ANCE).
Le misure costituiscono una deroga limitata al singolo formulario e alla durata del degrado e si riferiscono alle seguenti situazioni:
In questi casi, il Decreto ammette la possibilità per l’operatore di passare al formato cartaceo o alla stampa del FIR digitale, sottoscritta con data e firma autografa e con l’apposita dicitura nel campo annotazioni dall’Allegato 1 (“FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“.). A tal fine, il decreto suggerisce di dotarsi anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati così da poter fare fronte con tempestività a eventuali episodi di degrado.
Per i formulari gestiti in modalità emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI; tuttavia:
È inoltre prescritto che, in sede di ispezioni o verifiche presso l’unità locale, l’operatore deve poter riprodurre in qualunque momento la dichiarazione e le evidenze allegate, verificandone la corrispondenza con il FIR cartaceo emesso.
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