
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e in materia di protezione civile.
Il provvedimento contiene misure relative, tra l’altro, alla capacità amministrativa degli enti, agli investimenti pubblici, agli interventi infrastrutturali e alla ricostruzione post-sisma.
Di seguito, l’illustrazione delle principali disposizioni di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Art. 8 – Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
Secondo il comma 1 della previsione in esame, per assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’investimento PNRR dedicato al superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli, nonché per affrontare ulteriori situazioni di degrado e vulnerabilità sociale, viene prorogato fino al 31 dicembre 2030 l’incarico del Commissario straordinario e la relativa Struttura commissariale.
Ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è chiamato a predisporre, tra l’altro, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato anche alla realizzazione di soluzioni abitative dignitose per i lavoratori stagionali, al recupero dei progetti esclusi dal finanziamento PNRR e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e confiscato alla criminalità organizzata.
Tra i compiti attribuiti al Commissario rientra espressamente anche l’adozione delle misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione.
Per la realizzazione degli interventi, al comma 3 è prevista la deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Il Commissario può inoltre avvalersi di Invitalia, che può svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici e di soggetto attuatore.
Art. 18 – Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia
L’articolo 18 contiene un insieme di misure finalizzate ad accompagnare la ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 nella fase di superamento della gestione emergenziale.
In primo luogo, al comma 1 si prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, viene prorogato fino al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria della ricostruzione. La norma prevede, inoltre, il graduale passaggio al Commissario straordinario delle attività e delle funzioni di protezione civile in vista della cessazione dello stato di emergenza, prevista al 31 dicembre 2026.
I commi 3 e 4 disciplinano, inoltre, la fase di transizione successiva alla cessazione dello stato di emergenza. Per le attività e le funzioni di protezione civile che non saranno trasferite al Commissario straordinario, il completamento sarà regolato mediante apposite ordinanze di protezione civile, finalizzate a favorire il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.
Quanto alle attività trasferite, le ordinanze di protezione civile vigenti cesseranno di produrre effetti alla scadenza dello stato di emergenza. Tuttavia, per garantire continuità alla gestione della ricostruzione, il Commissario straordinario potrà, nei limiti delle risorse trasferite, mantenere in vigore fino al termine della gestione straordinaria – fissato al 31 dicembre 2029 – le disposizioni delle ordinanze ritenute ancora necessarie. Le relative ordinanze commissariali potranno essere adottate anche in deroga alla normativa vigente, nel rispetto delle norme penali, dei principi generali dell’ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo.
Di particolare interesse è, poi, al comma 5, la modifica alla disciplina dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui al dl n. 189 del 2016, la cui iscrizione costituisce condizione per partecipare, a qualunque titolo, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del cratere.
La nuova disposizione introduce ulteriori ipotesi di cancellazione dell’impresa dall’Anagrafe antimafia degli esecutori rispetto a quelle indicate dall’art. 30, comma 14, del decreto – legge n. 189 del 2016, in relazione agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016.
In particolare, si prevede la cancellazione dall’Anagrafe dell’impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che abbiano determinato la risoluzione per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o fine lavori o il risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili per inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.
I criteri per individuare le fattispecie rilevanti saranno definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Una previsione analoga viene introdotta per i professionisti iscritti nell’elenco speciale per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e altre prestazioni tecniche della ricostruzione.
Inoltre, secondo il comma 8, le disposizioni relative alla cancellazione dagli elenchi e al finanziamento immediato della progettazione vengono estese anche alle operazioni di ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023.
Art. 22-ter – Modifica all’allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui è disposta la nomina dell’amministratore delegato della società RFI Spa quale commissario straordinario
L’articolo 22-ter, introdotto dalla Camera in sede di conversione del decreto, inserisce la nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti tra le opere per le quali l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario, mediante l’integrazione dell’Allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32.
In allegato, il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.
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