
Con l’entrata in vigore della classificazione Ateco 2025 cambia anche il perimetro di applicazione del reverse charge per i lavori edili affidati in subappalto. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita in occasione di Telefisco 2026, svoltosi lo scorso 24 settembre, secondo cui, dal 1° aprile 2025, l’inversione contabile si applica alle prestazioni riconducibili alla Sezione F “Costruzioni” della nuova classificazione.
Il chiarimento riguarda il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, che si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
La questione nasce dalla nuova classificazione delle attività economiche, operativa dal 1° aprile 2025. Sebbene le attività del settore delle costruzioni continuino a essere individuate nella Sezione F, corrispondente ai codici da 41 a 43, alcune attività che in precedenza rientravano in questa sezione sono state riclassificate in altre sezioni dell’Ateco 2025. Si poneva quindi il problema di capire se queste prestazioni continuassero a essere soggette al reverse charge quando rese in subappalto.
Per i subappalti conta la Sezione F
L’Agenzia delle Entrate ha confermato il criterio già indicato in passato: per individuare le prestazioni soggette all’inversione contabile occorre fare riferimento alle attività riconducibili alla Sezione F della classificazione Ateco vigente, secondo quanto già precisato dalla circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006.
Di conseguenza, dal 1° aprile 2025, il riferimento è alla nuova Ateco 2025. Le attività che, a seguito della riclassificazione, non risultano più comprese nella Sezione F non rientrano quindi nell’ambito del reverse charge previsto per i subappalti edili dalla lettera a) dell’art. 17, comma 6, del Dpr 633/1972.
Un caso espressamente richiamato dall’Agenzia è quello del restauro di edifici storici. Nell’ Ateco 2007 questa attività era ricompresa nel codice 41.20.00, “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, all’interno della Sezione F. Con l’ATECO 2025, invece, è stata riclassificata nel codice 91.30.01, “Conservazione e restauro del patrimonio culturale”, appartenente alla Sezione S.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, dal 1° aprile 2025 le prestazioni di restauro di edifici storici non sono più soggette al reverse charge e l’Iva deve essere applicata secondo le regole ordinarie.
Resta da chiarire la situazione per demolizioni, impianti e completamento
La risposta fornita a Telefisco lascia però aperto un altro tema, che riguarda le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici soggette al reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lettera a-ter), del Dpr 633/1972, indipendentemente dal fatto che siano rese o meno in subappalto.
Su queste fattispecie, la circolare n. 14/E del 2015 aveva individuato le prestazioni soggette all’inversione contabile facendo riferimento a specifici codici della Ateco 2007, allora ricompresi nella Sezione F.
Con l’entrata in vigore dell’ Ateco 2025, alcune di queste attività potrebbero però essere state riclassificate con codici diversi da quelli indicati nella circolare. Da qui la necessità di chiarire se, e in che misura, il nuovo criterio indicato dall’Agenzia per i subappalti possa valere anche per queste prestazioni.
Sul punto, l’Ance ritiene che il criterio indicato dall’Agenzia per le prestazioni rese in subappalto non possa essere esteso automaticamente anche alla fattispecie prevista dalla lettera a-ter).
La disciplina, infatti, presenta caratteristiche diverse: mentre la lettera a) riguarda in generale il settore edile individuato dalla Sezione F, la lettera a-ter) si riferisce a specifiche tipologie di prestazioni, ossia demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
Per questo motivo, in attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, ANCE ritiene che per queste prestazioni debba continuare a rilevare la natura oggettiva dell’attività svolta, verificandone la corrispondenza con le prestazioni individuate dalla circolare n. 14/E del 2015, indipendentemente dal nuovo codice ATECO attribuito.
Le indicazioni in sintesi
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, per il reverse charge in edilizia occorre quindi distinguere le due fattispecie.
Per le prestazioni di cui alla lettera a) dell’art. 17, comma 6, del Dpr 633/1972, occorre verificare che l’attività sia riconducibile alla Sezione F dell’ATECO 2025. Se non lo è più, come nel caso del restauro di edifici storici, si applica l’Iva secondo le regole ordinarie.
Per le prestazioni di cui alla lettera a-ter), invece, secondo ANCE, in attesa di un aggiornamento delle indicazioni dell’Agenzia, è corretto continuare a fare riferimento alla tipologia di prestazione individuata dalla circolare n. 14/E del 2015, indipendentemente dal codice ATECO oggi assegnato.
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