Con la sentenza n. 943 del 28 Febbraio u.s., il Consiglio di Stato ha, tra l’altro, affrontato la questione della possibilità di configurare, a carico della PA, una responsabilità per danno da mero ritardo, pur in assenza di un termine fissato per la conclusione del procedimento.
A tal proposito, si deve evidenziare che l’art. 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ( c.d. Decreto del Fare), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto, nell’art. 2-bis della l. 241/1990, il comma 1-bis; tale comma ha previsto il c.d. indennizzo da ritardo, ossia il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo per il mero ritardo della la P.A., nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio cd. qualificato e dei concorsi.
La ratio di tale disposizione è quella di tutelare i privati, in conseguenza della violazione dei termini di conclusione del procedimenti attivati, prevedendo il pagamento di una somma, da corrispondere in modo automatico e forfettario, di 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
E’ opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 2 della l. 241 soprarichiamata, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere un procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine definito da un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione di riferimento o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.
Al fine di consentire la corretta ed effettiva applicazione di tale nuova previsione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ha adottato, in data 9 gennaio 2014, una direttiva contenente le linee guida per l’applicazione “dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte” ( pubblicata in G.U. Serie Generale n.59 del 12-3-2014).
Tale direttiva, tra l’altro, ha ricordato, come l’indennizzo da ritardo non presupponga assolutamente la avvenuta prova dell’esistenza stessa del danno, nonché del comportamento doloso o colposo dell’amministrazione, o, infine, dell’esistenza del nesso di causalità. Secondo, infatti, la PCDM, l’utilizzo del termine “indennizzo” è espressione della volontà del legislatore di consentire il pagamento della somma anche nell’eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento scusabile e/o lecito della PA. Dunque, anche in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Tuttavia, la stessa direttiva ha ritenuto presupposto necessario per l’applicazione di tale istituto, l’esistenza di un termine di conclusione del procedimento amministrativo, e ne ha circoscritto, ulteriormente, l’operatività ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa, incardinati successivamente o contestualmente all’entrata in vigore della disposizione in commento, ossia il 31 agosto 2013.
Nel testo, in ogni caso, viene affermata la volontà del legislatore di introdurre, con tale modifica, un principio di vasta portata, che garantisce ai cittadini una forma di ristoro per il disagio sopportato, a seguito del ritardo nell’esercizio del potere autoritativo, tipico della PA., cosi sanzionandone i comportamenti inerti.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza sopracitata, ha ritenuto legittima la richiesta di indennizzo anche in assenza di un termine fissato per la conclusione del procedimento. Più precisamente, i giudici hanno valutato eccessivo e poco ragionevole il tempo decorso per l‘emissione del provvedimento di non aggiudicazione, da parte della stazione appaltante.
Sul punto, infatti, essi rilevano che dal momento in cui è stata disposta l’esclusione dell’aggiudicatario, per effetto di una sentenza del giudice amministrativo di primo grado, ed il momento in cui l’ amministrazione ha provveduto alla non aggiudicazione, emanando apposita delibera, è decorso un lasso di tempo ( 9 mesi) non giustificabile, anche tenendo in conto dei tempi necessari per completare le valutazioni discrezionali, sottese all’adozione del provvedimento di revoca.
Dunque, il giudice amministrativo sembrerebbe, anche, in parte, andando oltre il disposto del nuovo comma 1 bis dell’art. 2 bis della l. 241/1990, configurare, a carico della PA, un più generale obbligo di provvedere in modo tempestivo, sanzionando ogni comportamento inerte, che possa ingiustificatamente ledere gli interessi dei privati.
Obbligo di provvedere con tempestività che viene affermato con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici e alla procedure ad evidenza pubblica, determinando, cosi, una responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, nell’espletamento degli atti di gara. Tale orientamento, laddove confermato, potrebbe costituire un incentivo, quanto mai efficace, per una gestione efficiente delle tempistiche delle procedure di gara, non penalizzando oltremodo i diversi concorrenti.
In allegato alla presente news il testo integrale della decisione.
15378-CDS_943_2014.pdfApri