Si rimette in allegato copia della determinazione di cui all`oggetto che, oltre a ribadire concetti noti relativi ai lavoratori autonomi (che non sono assimilati alle imprese) e al campo di applicazione del D.Lgvo n.494/96 e successive modifiche, si sofferma sul significato da attribuire all`inciso “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese“ di cui all`art.3, comma 3, del decreto legislativo citato.
Come è noto, l`articolo appena richiamato, così come modificato dal D.Lgvo n.528/99, stabilisce che la piena applicazione della normativa (nomina dei coordinatori da parte del committente, redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura del coordinatore per la progettazione comprensivo della stima dei costi, conseguente esenzione per le imprese dall`obbligo di redazione del piano sostitutivo di sicurezza, etc.) avvenga solo nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese
– ove l`entità dei lavori sia pari o superiore a 200 uomini giorno;
– ove siano previsti lavori comportanti i rischi particolari di cui all`allegato II della norma prima richiamata (e ciò a prescindere dall`entità dei lavori).
Già nella già citata circolare ANCE, si segnalava che “stanti le vigenti norme sui lavori pubblici, appare non giustificabile, almeno in fase preventiva, che il committente ipotizzi la presenza di una sola impresa e ciò, quanto meno, per lavori pubblici di una qualche entita””`.
Tale parere è confermato a pieno dalla determinazione dell`Autorità che conclude la risposta al quesito relativo con la precisazione che “sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici è da ritenersi fisiologica la presenza di più imprese in cantiere””.
4073-allegato determ_11-01 Oneri sic_circ133.pdfApri