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Con la risoluzione 24 aprile 2001, n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l`adeguamento in dichiarazione degli studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2000 rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, senza che per tale comportamento sia applicabile alcuna sanzione

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Studi di settore – Adeguamento gratuito in dichiarazione

30 Aprile 2001
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Si trasmette, per opportuna conoscenza la risoluzione del Ministero delle finanze – Agenzia delle Entrate 24 aprile 2001, n. 52 in materia di adeguamento alle risultanze degli studi di settore al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativamente agli 86 studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2000.
Tra questi vi rientrano anche gli studi di settore approvati per il settore edilizio.
Si ricorda, infatti (vedi Circolare Ance n.68/2000) che con riferimento al settore sono in vigore dal 1998 i seguenti studi:
SG50
Cod. ISTAT 45.41.0 –
Intonacatura
Cod. ISTAT 45.43.0 –
Rivestimenti di pavimenti e muri
Cod. ISTAT 45.44.0 –
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
Sono, invece, in vigore dal 1999 i seguenti studi:
SG69A
Cod. ISTAT 45.11.0 –
Demolizione di edifici e ristrutturazione del terreno
SG69B
Cod. ISTAT 45.12.0 –
Trivellazioni e Perforazioni
SG69C
Cod. ISTAT 45.23.0 –
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
SG69D
Cod. ISTAT 45.24.0 –
Costruzione di opere idrauliche
SG69E
Cod. ISTAT 45.21.0 –
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
Cod. ISTAT 45.22.0
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
Cod. ISTAT 45.25.0
Altri lavori speciali di costruzione
Con la risoluzione allegata l`Agenzia delle Entrate precisa che «l`adeguamento in dichiarazione degli studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2000 rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP senza che per tale comportamento sia applicabile alcuna sanzione».
Per contro, con riferimento all`IVA la risoluzione precisa che l`adeguamento alle risultanze degli studi non comporta l`applicazione delle sanzioni con riferimento all`omessa fatturazione e registrazione, ma che si rende applicabile la sanzione del 30% per tardivo o insufficiente versamento del tributo (art. 13 Dlgs 471/97) nell`ipotesi in cui non si provveda al versamento nei termini previsti (16 marzo 2001 per chi presenta la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, 20 giugno 2001, in genere, per chi presenta la dichiarazione unificata).

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