Come ènoto l`art.45, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.626/94 prevede che, tramite apposito decreto, siano indicati i criteri per l`individuazione e l`uso dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.).
Col decreto in oggetto, pubblicato sul supplemento ordinario n. 226 alla G.U. dell`8 settembre 2001, n. 209, i Ministri competenti, sentite le parti sociali, ravvisando l`opportunità di riferirsi alle norme di buona tecnica vigenti per determinare i criteri e l`uso dei DPI, hanno indicato, per una prima serie di DPI, le norme di buona tecnica a cui fare riferimento.
Nel decreto vengono riportate le norme UNI relative ai seguenti DPI :
–alla protezione dell`udito;
–alla protezione delle vie respiratorie;
–alla protezione degli occhi (filtri per saldatura, per radiazioni ultraviolette, per radiazioni infrarosse);
–a indumenti protettivi da agenti chimici.
Resta fermo il principio secondo il quale criteri per l`individuazione e l`uso dei DPI, diversi da quelli riportati nelle norme UNI succitate, sono consentiti purchè garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Con successivi decreti verranno indicati i criteri a cui fare riferimento per individuazione e l`uso di altre tipologie di DPI.