Con la circolare n. 154/11, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva dell’11,50%, prevista per il settore edile, introdotta dall’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95 e modificata dall’art. 1 co. 51 della L. n. 247/07.
Con riferimento all’anno 2011, il Decreto ministeriale 13 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, ha confermato che la misura della riduzione è pari all’11,50%.
Relativamente al procedimento per determinare la riduzione, si ricorda che le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2011.
Tra le caratteristiche principali del beneficio è altresì opportuno ricordare che la riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011 e non può essere calcolata sulla contribuzione destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall’art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria. L’agevolazione deve essere calcolata, altresì, al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20% (al riguardo si veda la New Ance n. 2074/08).
La concessione dello sconto non può prescindere dal rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, commi da 9 a 13, della L. n. 389/89 la quale prevede, in particolare che:
“9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall’art. 1, comma 1 della L. n. 389/89;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall’art. 1, comma della L. n. 389/89;
10. Le disposizioni di cui al comma 9 della L. n. 389/89 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.
11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 389/89, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9 della L. n. 389/89. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11 della L. n. 389/89, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all’INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all’esercizio dell’impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell’ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell’ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell’accertamento”.
L’agevolazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, co.1 del D.L. n. 338/89 il quale prevede che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
La riduzione non spetta per i lavoratori per i quali è possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio per le assunzioni dalle liste di mobilità o per i contratti di inserimento o reinserimento.
Con l’entrata in vigore dell’art. 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte alcune ulteriori novità le quali prevedono, in particolare, che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Tale specifica previsione si affianca a quella richiamata dall’art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonché il possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc.
Al fine di dimostrare l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc anche da parte delle Casse Edili, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inps territorialmente competente l’allegato modello di autodichiarazione di responsabilità.
Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicità dei contenuti della stesse, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall’Istituto.
Relativamente alle modalità operative, si segnala che i datori di lavoro dovranno:
• indicare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia in corrispondenza dell’elemento
• determinere l’ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, ma non anteriori al mese di gennaio 2010 e lo esporranno sul flusso Uniemens in corrispondenza dell’elemento “SommaACredito” con “CausaleACredito” L. 207.
La nota conferma, infine, che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto, ossia entro il 16 marzo 2012.
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