Si fa seguito al documento Semplificati gli adempimenti per il 36% sugli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese del 14 maggio 2002 per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002è stato pubblicato il decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 maggio 2002, n. 153, con il quale, tenuto conto delle disposizioni di cui all`art.9, commi 1 e 2, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), sono state apportate modifiche al regolamento, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, che ha stabilito gli adempimenti necessari per accedere alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In particolare, l`art.1, comma 1, lett. b), del decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153, stabilisce che, con esclusivo riguardo all`ipotesi di acquisto di immobili ristrutturati da imprese (fattispecie introdotta dall`art.9, comma 2, della legge 448/2001), non devono essere effettuati gli ordinari adempimenti, che l`art.1 del regolamento, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, ha previsto per poter fruire della detrazione di imposta.
Conseguentemente, nel caso di acquisto di un`unità immobiliare, facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato (entro il 31 dicembre 2002) dall`impresa di costruzioni cedente, si potrà fruire della detrazione del 36% (fermo restando, naturalmente, il rispetto delle condizioni previste in tal ambito dall`art.9, comma 2, della legge 448/2001) senza dovere inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e senza effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.
Si ricorda, in tal ambito, che l`acquisto deve avvenire entro il 30 giugno 2003 e che la detrazione IRPEF è pari al 36% del valore degli interventi eseguiti che si assume pari al 25% del corrispettivo contrattuale e, comunque, entro il limite di Euro 77.468,53.
Resta, invece, fermo l`obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal decreto n.41/1998, così come da ultimo modificato dal decreto interministeriale n. 153/2002 sopra citato, per poter applicare il beneficio fiscale a tutte le altre fattispecie contemplate dall`art.1, comma 1, della legge 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni. In questi casi, quindi, continua a permanere, tra l`altro, l`obbligo di comunicare l`inizio dei lavori (preventivamente all`avvio degli stessi) e di effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.
In tal ambito, tenuto conto della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, l`art.1, comma 1, lett. a) del decreto 153/2002, prevede che la comunicazione di inizio lavori deve essere inviata, sempre mediante raccomandata, all`Ufficio delle Entrate individuato con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate. Al riguardo, si ricorda che dal 1° gennaio 2002 la gestione di tutte le comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia, necessarie per poter fruire della detrazione del 36%, è stata attribuita al Centro Operativo di Pescara (v. A Pescara tutte le Comunicazioni per il 36% dell`11 gennaio 2002).
Si segnala, infine, che le disposizioni del decreto interministeriale n. 153/2002 entreranno in vigore a partire dal 10 agosto 2002 (ossia, 15 giorni dopo la pubblicazione dello stesso provvedimento nella Gazzetta Ufficiale).