In particolare, si segnalano i seguenti chiarimenti:
Ø l`istanza, a pena di disconoscimento del beneficio, deve essere trasmessa prima dell`avvio della realizzazione dell`investimento;
Ø per «avvio della realizzazione» s`intende l`inizio delle attività per i lavori in economia e l`emissione del buono d`ordine per l`acquisto del bene a titolo derivativo o in caso di appalto. L`emissione del buono d`ordine, come affermato dall`ANCE, è soddisfatta dalla sottoscrizione di qualsivoglia contratto, atto o documento, in uso nella pratica commerciale, purchè impegnativo tra le parti e, comprovante in modo non equivoco, l`inizio della realizzazione dell`investimento;
Ø le modifiche apportate dal D.L. 138/2002 alla formulazione dell`art.8 della legge 388/2000 si applicano agli investimenti da avviare successivamente all`8 luglio 2002, data di entrata in vigore del citato provvedimento. Ciò implica che, nell`ipotesi di investimenti il cui relativo contratto sia stato stipulato prima di tale data, risulta applicabile la disciplina previgente, anche se il momento rilevante ai fini della maturazione del credito d`imposta (ossia la consegna per i beni mobili; la stipula dell`atto o, se diversa o successiva, la data del trasferimento della proprietà per gli immobili; l`ultimazione dei lavori per la prestazione di servizi, oppure l`accettazione del primo stato di avanzamento lavori, quando è prevista contrattualmente la redazione dei S.A.L) avviene successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
Ø nel caso in cui, nel corso del medesimo periodo d`imposta, vengano realizzati investimenti diversi, in parte agevolati con la disciplina previgente ed in parte secondo le nuove disposizioni applicabili dopo l`8 luglio, ai fini del calcolo degli investimenti netti agevolabili, si deve ripartire l`ammontare delle dismissioni e degli ammortamenti in proporzione all`entità degli investimenti lordi agevolati con le due diverse discipline;
Ø il credito d`imposta può essere utilizzato sin dalla prima data di versamento successiva al momento di realizzazione dell`investimento, purchè sia decorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell`istanza, previsto per la formazione del silenzio-assenso, fatta salva l`ipotesi di diniego da parte dell`Amministrazione.
A tal fine si evidenzia che l`Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.249/E del 25 luglio 2002 ha istituito il seguente codice tributo per l`utilizzazione del credito, da indicare nel modello F24:
6742, denominato “Credito d`imposta per gli investimenti in aree svantaggiate – Art.10 del decreto legge 8 luglio 2002,n.138“;
Ø la fruizione del credito d`imposta di cui al suddetto art.8 è compatibile con la detassazione del reddito di cui agli artt.4 e 5 della legge 383/2001 (cd “Tremonti-bis“) limitatamente agli investimenti realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 138/2002 (8 luglio 2002).
Nel caso in cui il contribuente abbia fruito del credito d`imposta di cui all`art.8 per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d`imposta e della “Tremonti-bis“ per quelli effettuati a partire dall`8 luglio, questi deve tener conto, ai fini della determinazione del valore della media del quinquennio precedente e dell`investimento netto detassabile ai sensi degli artt.4 e 5, della frazione di periodo d`imposta in cui opera la cumulabilità (nell`ipotesi di coincidenza tra periodo d`imposta e anno solare, i valori risultanti devono essere moltiplicati per 176, che sono i giorni compresi tra l`08.07.2002 e il 31.12.2002, e divisi per 365).
Nell`ipotesi, altresì, di fruizione della detassazione di cui alla legge 383/2001 per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d`imposta e del credito d`imposta in esame per quelli realizzati dopo l`8 luglio, il medesimo criterio proporzionale deve essere utilizzato ai fini della determinazione del valore dell`investimento netto agevolabile ai sensi dell`art.8, mentre per il calcolo della detassazione “Tremonti-bis“ devono essere applicate le consuete; regole
Ø anche nell`ambito della nuova disciplina, resta ferma la validità delle istruzioni e dei chiarimenti, in quanto compatibili, forniti dall`Agenzia nelle precedenti Circolari, in particolare, la n.41/E/2001 e la n.38/E/2002.
Pertanto, come sostenuto dall`ANCE, continua ad applicarsi per le imprese di costruzioni il concetto di struttura produttiva autonoma, intesa come l`insieme dei cantieri localizzati nella stessa area svantaggiata.
Si evidenzia, inoltre, che, a partire dal 25 luglio u.s., è stato messo a disposizione dei contribuenti, sul sito dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) il software “CREDITO 388“ che consente l`invio telematico delle istanze d`accesso al beneficio, così come disposto dal Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 18 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 2002.
Si segnala infine che, sia nell`ambito dell`ordinaria attività di accertamento di cui al DPR 600/1973, sia con le modalità previste dal Decreto Interministeriale, di cui al comma 8 dell`art.8, di prossima emanazione, l`Agenzia delle Entrate effettuerà rigorosi controlli, sia a livello formale che documentale, e le necessarie verifiche sulla corretta applicazione delle disposizioni agevolative e sulla valutazione della qualità degli investimenti effettuati.
4516-Risoluzione n.249-E del 25 luglio 2002 .pdfApri
4516-Circolare Agenzia Entrate 24 luglio 2002, n.59-E.pdfApri