Si trasmette in allegato la risoluzione ministeriale 3 luglio 2002, n. 214/E, con la quale l`Agenzia delle Entrate del Ministero dell`Economia e delle Finanze ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle disposizioni normative introdotte dalla Finanziaria 2001 (legge 388/2000) per agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio nazionale.
Come noto, la legge 388/2000 ha previsto dei benefici fiscali sia per i lavoratori (art.2, comma 1, lett. h), n. 3) che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro sia per i datori di lavoro che acquistano in locazione o in proprietà dei fabbricati per concederli in uso ai propri dipendenti, trasferitisi nel comune in cui prestano l`attività lavorativa (art.145, commi 98-99).
In quest`ultimo ambito, in particolare, l`art.145, commi 98-99, della Finanziaria 2001, integrando le disposizioni di cui all`art.62, comma 1-bis e all`art.40, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986), ha rispettivamente previsto a favore del datore di lavoro:
1. l`integrale deducibilità dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese di manutenzione dei fabbricati assunti in locazione e concessi in uso ai dipendenti che si siano trasferiti nel comune in cui prestano l`attività (art.62, comma 1-bis, terzo periodo del TUIR – DPR 917/1986). Il regime agevolato si applica limitatamente al periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
2. la configurabilità di beni strumentali per gli immobili concessi in uso ai dipendenti trasferitisi nel comune di attività, nel caso in cui gli stessi fabbricati (anzichè in locazione) siano stati acquistati in proprietà dai datori di lavoro (art.40, comma 2, ultimo periodo del TUIR – DPR 917/1986). Anche in tal caso vige il limite temporale dei tre anni sopra visto.
Al riguardo, la risoluzione 3 luglio 2002, n. 214/E, di risposta ad un`istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato che i suddetti benefici fiscali siano applicabili a prescindere dai requisiti soggettivi del lavoratore, potendo quest`ultimo essere un neo-assunto o anche un dipendente che, successivamente all`instaurazione del rapporto di lavoro, debba trasferirsi in un`altra sede lavorativa situata in un comune diverso. Le stesse disposizioni normative sopra citate trovano, inoltre, applicazione anche nel caso in cui gli immobili siano concessi in uso a dipendenti che, provenienti da uno Stato estero, si trasferiscano in Italia a seguito dell`instaurazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda, poi, il limite temporale dei tre anni che, come sopra detto, è previsto in relazione ad entrambe le disposizioni agevolative, l`Agenzia delle Entrate ha precisato come lo stesso debba intendersi come termine assoluto di applicabilità dei benefici. Superato tale periodo, quindi:
– per gli immobili acquisiti in locazione, anche finanziaria, e concessi ai dipendenti trasferitisi, risulterà applicabile il regime di parziale deducibilità dei relativi canoni e delle spese di manutenzione, sancito dall`art.62, comma 1-bis, secondo periodo del TUIR (ossia, nei limiti dell`importo che costituisce reddito per il lavoratore, calcolato secondo le disposizioni dell`art.48 del TUIR);
– per le unità immobiliari acquistate in proprietà dai datori per essere concesse in uso ai dipendenti trasferitisi, verrà meno la configurabilità di beni strumentali e la connessa possibilità di ammortamento.
Nello stesso ambito, inoltre, l`Agenzia ha precisato che le disposizioni agevolative non contemplano, ai fini della relativa applicabilità, un periodo minimo di permanenza del lavoratore all`interno dello stesso immobile, per cui, qualora entro lo scadere del triennio il dipendente lasci l`unità immobiliare che gli è stata concessa in uso, la stessa non potrà solo da quel momento essere considerata strumentale ai sensi dell`ultimo periodo dell`art.40, comma 2, del TUIR, ovvero, se assunta in locazione, i relativi canoni e le spese di manutenzione non potranno più essere integralmente dedotti. Qualora, tuttavia, l`immobile venga nuovamente concesso ad un dipendente che abbia trasferito la propria residenza, torneranno ad essere applicabili, per la stessa unità immobiliare, le disposizioni dell`art.62, comma 1-bis, terzo periodo e dell`art.40, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (DPR 917/1986).
Infine, con particolare riguardo alla configurabilità di beni strumentali per gli immobili di proprietà del datore di lavoro concessi in uso ai dipendenti, si segnala che la risoluzione n. 124/E non fornisce gli attesi chiarimenti circa l`aliquota di ammortamento applicabile per tali cespiti.
Sul punto, quindi, si attendono tuttora le necessarie precisazioni ministeriali, in assenza delle quali, si ritiene che le disposizioni agevolative di cui all`art.40, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, più volte citato, risultino di difficile ed incerta applicazione.
4519-risoluzione ministeriale 3 luglio 2002, n. 214-E.pdfApri