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Le novità fiscali della Finanziaria per il 2003. Manca la proroga della Tremonti bis e del 36% auspicate dall`Ance

Archivio, Fiscalità e incentivi

Disegno di Legge Finanziaria 2003 – Misure fiscali

1 Ottobre 2002
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  • Fiscalità e incentivi
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Nel Disegno di Legge Finanziaria non sono previste nè la proroga della Tremonti bis nè quella del 36%, misure entrambe auspicate dall`Ance e di sicuro impatto per evitare il pericolo di una maggiore recessione economica.
Per il 36%, di cui sembra probabile la proroga da introdurre nel corso del dibattito parlamentare, occorre soprattutto che venga mantenuta anche l`applicazione dei benefici per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese.
è stato comunque prorogato al 31 dicembre 2003 il 36% per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Sotto il profilo generale, la manovra economica presenta l`introduzione della prima parte della riforma fiscale, ancora da approvarsi in legge e, soprattutto, misure di sanatoria fiscale dal quale sono attesi ben 8 miliardi di Euro di maggiori entrate nel corso del 2003.
Per le imprese positiva la riduzione dell`IRPEG al 34% e l`abbattimento dell`imponibile IRAP per i primi 5 dipendenti.
1) ANTICIPAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE
La nuova curva degli scaglioni IRPEF. L`aliquota minima diventa quella del 23% sino a 15.000 Euro (raggruppando le aliquote del 18 e 24 per cento). Tra i 15.000 Euro e i 29.000 Euro è prevista l`aliquota del 29%; tra i 29.000 e i 32.600 Euro l`aliquota del 31%; tra i 32.600 e i 70.000 Euro il 39% e oltre i 70.000 Euro il 45%.
A tutti i contribuenti viene riconosciuta una deduzione del reddito imponibile fissa di 3.000 Euro. Esiste poi un`altra deduzione che serve a garantire la progressività del prelievo IRPEF e che, per il lavoratore dipendente, comporterà l`esclusione dell`imposta (no tax area) per i redditi sino a 7.500 Euro.
Per l`anno 2003 viene introdotta una clausola di salvaguardia in virtù della quale il contribuente può optare per la disciplina IRPEF previgente nell`ipotesi in cui in base alle nuove regole subisca un prelievo IRPEF maggiore.
2) FEDERALISMO FISCALE
è prevista la sospensione degli aumenti delle addizionali comunali e regionali all`IRPEF deliberati a partire dal 30 settembre 2002.
3) RIDUZIONE ALIQUOTA IRPEG
Dal 2003 l`aliquota IRPEG scende dal 36% al 34%.
4) RIDUZIONE DELL`IMPONIBILE IRAP
· Vengono rese interamente deducibili (e non solo al 70%) le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;
· per le imprese con valore di produzione (ricavi più incrementi di rimanenze) non superiore a 400.000 Euro compete una deduzione dall`imponibile IRAP pari a 2.000 Euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, sino a un massimo di 5.
Entrambe tali misure devono essere valutate positivamente, anche se il limite dei 400.000 Euro esclude dai benefici gran parte delle imprese industriali.
5) CONCORDATO FISCALE
Il disegno di legge prevede disposizioni inerenti il concordato preventivo per le piccole imprese, per l`accertamento con adesione per i periodi di imposta 1997-2000 e per la chiusura delle liti fiscali pendenti.
a) Concordato triennale preventivo
Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo (soggetti IRPEF e IRAP) con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro viene consentito di definire la base imponibile per il triennio successivo. In sostanza viene preventivamente fissato l`importo del prelievo fiscale per tre anni.
b) Concordato di massa
Si applica per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo. Si tratta, in sostanza, di accettare senza contraddittorio il pagamento di una maggiore imposta agli effetti dell`IRPEF o IRPEG e delle addizionali IRPEF, dell`ILOR, dell`IVA e dell`IRAP, maggiore imposta indicata da specifica comunicazione degli uffici finanziari per le annualità 1997-2000.
La sanatoria si applica nei confronti dei soggetti con non più di 10.000.000 di Euro di ricavi e non si applica nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di accertamento tributario notificato entro il 1 gennaio 2003, o di sussistenza di reati in materia fiscale. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle maggiori imposte indicate nelle proposte inviate dell`Agenzia delle Entrate, maggiorate delle sanzioni calcolate nella misura di 1/8 del minimo. è prevista la riduzione del 50% delle maggiori imposte dovute per la parte eccedente i 5.000 Euro per le persone fisiche e i 10.000 Euro per gli altri soggetti. Viene precisato che gli imponibili definiti non rilevano ai fini penali ed extratributari.
c) Rivalutazione del magazzino
Per le imprese che hanno aderito al concordato di massa è prevista la facoltà di procedere all`adeguamento del valore del magazzino (beni alla cui produzione e scambio è diretta l`attività e materie prime e semilavorati) mediante l`eliminazione di esistenze iniziali o l`iscrizione di esistenze iniziali omesse. La rivalutazione avviene mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell`IRAP pari al 10% del valore iscritto. In caso di eliminazione di esistenza iniziali è dovuta l`IVA e l`imposta del 10% sulla differenza tra l`imponibile IVA ed il valore eliminato. Ai fini della rivalutazione del magazzino le imposte (IVA e sostitutiva) devono essere versate in 2 rate annuali entro il 31 ottobre 2003 e il 31 ottobre 2004.
d) Definizione delle liti pendenti in materia di tributi erariali
Possono essere definite le liti fiscali pendenti alla data del 30 settembre 2002 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni grado di giudizio. La definizione avviene mediante il pagamento, entro il 28 febbraio 2003, di una somma pari a 150 Euro se il valore delle liti è di importo sino a 2.000 Euro, ovvero al 10% del valore della lite (maggiore imposta accertata al netto di interessi e sanzioni) se questo è superiore a tale importo e fino a 20.000 Euro.
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