Si comunica che, nel corso della discussione in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati, sono state apportate modifiche al Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 24 settembre 2002, n.209 (A.C. 3185), relativamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni.
In particolare, è stato approvato un emendamento all`art.2 del citato Decreto Legge con il quale viene definitivamente stabilito che non deve essere più restituito il credito d`imposta di cui all`art.7 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 regolarmente spettante in relazione alle assunzioni fatte fino al 7 luglio 2002.
Per completezza espositiva, si ricorda inoltre che:
Ø ai sensi dell`art.2 del D.L. 209/2002, al fine di fruire del credito d`imposta a favore dei datori di lavoro per l`incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rilevano tutte le assunzioni fatte entro la data del 7 luglio 2002;
Ø l`incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro cui i datori di lavoro possono maturare il beneficio nei mesi da luglio a dicembre 2002;
Ø le assunzioni intervenute dall`8 luglio 2002 rilevano, ai fini del citato credito d`imposta soltanto nel caso non facciano superare la base occupazionale di riferimento fissata al 7 luglio 2002;
Ø il credito regolarmente maturato nel corso del secondo semestre 2002 potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs.241/1997, ai fini dell`IRPEF, IRPEG ed IVA soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Ø La compensazione potrà essere operata attraverso il Modello F24 con i seguenti codici:
6744: “Credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002, art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388“;
6745: “Ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002, art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388“;
Durante la discussione parlamentare in Commissione Finanze dello scorso 16 ottobre, il Sottosegretario Molgora ha inoltre risposto ad una interrogazione parlamentare in relazione alle recenti modifiche apportate dal Decreto Legge 138/2002, convertito in Legge 178/2002, in tema di credito d`imposta concesso in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati ad unità produttive localizzate nelle aree svantaggiate, di cui all`art.8 della Legge 23 dicembre 2000, n.388.
In tal ambito, è stato definitivamente chiarito che gli investimenti avviati dall`8 luglio al 10 agosto 2002 sono assoggettati alla nuova disciplina vigente dall`entrata in vigore del Decreto Legge 138/2002, secondo cui, preventivamente all`avvio dell`investimento, è necessario formulare apposita istanza al Centro Operativo di Pescara.
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4526-emendamento all`art.2.pdfApri