Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.09.2002 è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2002 che riporta disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l`esercizio delle seguenti strutture sanitarie:
a. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b. strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
c. strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
La regola tecnica di prevenzione incendi è allegata al decreto stesso ed è suddivisa in quattro titoli.
Il primo titolo è di carattere generale mentre il titolo II riporta le misure di prevenzione incendi da adottare per le strutture di nuova costruzione di cui alle lettere a) e b) e per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto solo nel caso in cui queste ultime siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d`uso.
Si precisa che nel caso di interventi parziali su strutture esistenti riguardanti la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema delle vie di uscite, e/o ampliamenti, le disposizioni riportate nel decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.
Il titolo III fissa le regole tecniche da adottare nel caso di strutture esistenti che dovranno essere adeguate entro i termini fissati dal decreto e cioè 5 anni dalla data di entrata in vigore fissata al 26 dicembre 2002.
L`adeguamento non è previsto per le strutture sanitarie per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi e per quelle per le quali siano stati pianificati o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Il titolo IV, infine, fissa le disposizioni da adottare per le strutture sanitarie di cui alla precedente lettera c), per le strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione e per le strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuo.