Si trasmette, per opportuna conoscenza, la risoluzione ministeriale 11 novembre 2002, n. 350/E, con la quale l`Agenzia delle Entrate ha precisato l`applicabilità della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale (art.1, legge 449/1997 e successive modificazioni) anche alle spese sostenute per la costruzione di una rete fognaria di un`abitazione privata per l`allacciamento a quella pubblica.
In particolare, i lavori, per i quali il contribuente istante ha richiesto l`applicabilità del beneficio fiscale, riguardavano la realizzazione, all`interno dell`abitazione privata, della rete fognaria necessaria all`allacciamento alla rete pubblica costruita dal Comune.
In tal ambito, l`Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni contenute nella lettera b) dell`art.31 della legge 457/1978 indicano, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, quelli relativi alla realizzazione ed alla integrazione dei servizi igienico-sanitari, tra i quali si possono comprendere anche i lavori, realizzati con opere interne o esterne, inerenti alla costruzione della rete fognaria privata che confluisce in quella pubblica.
In modo conforme a quest`ultimo pronunciamento, tra l`altro, la precedente circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E aveva già chiarito, in senso più generale, che la manutenzione straordinaria si riferisce agli “interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all`uso corrente l`edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d`uso””.
Sulla base di queste considerazioni, quindi, l`Agenzia ha precisato che i lavori di realizzazione dei tronchi di collegamento tra la rete fognaria privata e quella pubblica comunale, possono essere compresi tra gli interventi per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, poichè, conformemente a quanto stabilito normativamente dalla lettera b) dell`art.31 della legge 457/1978, sono finalizzati ad integrare i servizi igienico-sanitari attraverso opere effettuate sulla singola unità abitativa e, come tali, possono essere qualificati come interventi di manutenzione straordinaria.
Infine, l`Agenzia ha richiamato l`attenzione sugli adempimenti necessari per usufruire della detrazione d`imposta, che, dettati dal Regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui all`art.1 della legge 449/1997 (Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, come modificato dal Decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153), consistono:
· nella comunicazione, tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara, preventivamente all`inizio dei lavori, della data in cui avranno inizio gli interventi (per il modulo, cfr. Agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio abitativo privato del 2 maggio 2002), con allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l`esecuzione degli interventi; la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali; le fotocopie delle ricevute di pagamento dell`ICI. In alternativa può, comunque, essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti il possesso della documentazione suddetta e si dichiari di poterla esibire o trasmettere su richiesta degli Uffici fiscali;
· nella comunicazione alla ASL competente per territorio, da effettuarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e sempre preventivamente all`inizio dei lavori, con la quale deve essere indicata l`ubicazione dei lavori da effettuare ed il committente degli stessi; la natura delle opere da realizzare; l`assunzione di responsabilità da parte dell`impresa appaltatrice delle opere di aver adempiuto tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di contribuzione e la data di inizio dei lavori. La comunicazione alla ASL effettuata dall`impresa, libera, in ogni caso, il contribuente dall`obbligo dell`invio di questa ulteriore raccomandata;
· nel pagamento delle spese mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
4530-risoluzione ministeriale 11 novembre 2002, n.350-E.pdfApri