A seguito di quanto approvato dal Consiglio dei Ministri di Lunedì 11 novembre u.s., è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.266 del 13 novembre 2002 il Decreto Legge 12 novembre 2002, n.253, con il quale è stata disposta la sospensione immediata dell`utilizzo del credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ivi compresi quelli in beni immobili strumentali, introdotto dall`art.8 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni.
Il provvedimento d`urgenza ha lo scopo di anticipare alcune disposizioni contenute nell`attuale testo del Disegno di Legge Finanziaria 2003, approvato dalla Camera dei Deputati l`11 novembre scorso, relativamente agli adempimenti e ai limiti di fruizione del beneficio fiscale di cui al citato art.8, con riferimento sia ai soggetti che hanno conseguito il diritto al credito d`imposta secondo la disciplina vigente prima dell`8 luglio 2002, sia ai contribuenti ammessi al beneficio secondo le nuove procedure di applicazione previste dal D.L. 138/2002, convertito con modificazioni in Legge 178/2002.
Nello specifico viene previsto che:
1. i soggetti che hanno conseguito il credito di imposta anteriormente all`8 luglio 2002 (ricadendo, quindi, nella previgente disciplina del beneficio fiscale) devono in ogni caso:
– comunicare, a pena del disconoscimento dell`agevolazione, all`Agenzia delle Entrate i dati occorrenti al monitoraggio del credito di imposta ed, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, i dati identificativi dei contraenti con i quali i soggetti beneficiari intrattengono i rapporti necessari alla realizzazione degli investimenti agevolati, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli stessi investimenti, l`ammontare di questi ultimi, del credito già fruito e di quello ancora da utilizzare, nonchè ogni altro dato utile ai predetti fini.
Il modello di comunicazione ed il termine per la presentazione della stessa, da fissarsi comunque non oltre il 31 gennaio 2003, saranno determinati con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 gg. dall`entrata in vigore del suddetto D.L. 253/2002 (13 novembre 2002);
– sospendere l`effettuazione degli ulteriori utilizzi del credito di imposta a decorrere dall`entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 13 novembre 2002), per riprenderla a partire dal 31 marzo 2003. La ripresa dell`utilizzazione del beneficio fiscale è comunque consentita in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio (ossia Euro 450 MLN per il 2003 e Euro 250 MLN a decorrere dal 2004) e l`ammontare complessivo dei crediti di imposta relativi ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dall`analisi delle comunicazioni di cui al precedente punto. In ogni caso l`ammontare massimo per la ripresa ad utilizzazione del credito di imposta maturato deve determinarsi tramite provvedimento del Ministro dell`Economia e delle Finanze da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2003.
2. i soggetti che, ricadendo nella nuova disciplina del credito di imposta, abbiano ottenuto l`accesso al credito da parte dell`Agenzia delle Entrate devono in ogni caso:
– comunicare all`Agenzia delle Entrate i dati occorrenti al monitoraggio del credito di imposta, con le stesse modalità e gli stessi termini di cui al punto precedente;
– sospendere l`effettuazione degli ulteriori utilizzi del credito di imposta a decorrere dall`entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 13 novembre 2002), per riprenderla a partire dal 31 marzo 2003. La ripresa dell`utilizzazione del beneficio è altresì consentita fino al 35% del relativo ammontare complessivo per il 2003 e, rispettivamente, al 70% ed al 100%, nei due anni successivi.
Non appena la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate sarà resa definitiva, si provvederà ad emanare una circolare ANCE riepilogativa delle modalità applicative del credito di imposta e della tipologia di investimenti ammessi al beneficio fiscale.
4531-Decreto Legge 12 novembre 2002, n.253.pdfApri