Si è svolta l`annunciata audizione dell`ANCE presso le Commissioni Lavoro di Camera e Senato in merito al decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 93/104/CE in materia di orario di lavoro.
Sui contenuti del decreto sono state formulate, tra l`altro, le seguenti osservazioni:
1) La fissazione di un orario di lavoro di 40 ore settimanali, peraltro non contenuta nella direttiva in esame, dovrebbe prevedere l`ulteriore specificazione della media annua, come già stabilito nella legislazione vigente con l`art. 13 della legge n. 196/97. Infatti, il riferimento alla media annua contenuto nell`art. 3 comma 2 dello schema in esame sembra riferirsi ad una media ai soli fini contrattuali.
2) L`individuazione di un tetto di 48 ore settimanali complessive, incluse le ore di straordinario, rappresenta senz`altro una onerosa limitazione dell`orario, con conseguenze rilevanti ai fini delle attività produttive interessate. Risulta pertanto fondamentale prevedere quanto meno deroghe a tale principio collegate a specificità dell`attività produttiva, quali il lavoro all`aperto e i discontinui.
3) Con riferimento a quanto sopra, è necessario ripristinare almeno le deroghe ai limiti dell`orario normale di lavoro già individuate dall`Avviso comune del 1997.
Sebbene tali deroghe siano state riportate anche nell`art. 16 dello schema di decreto di che trattasi, in tale sede risultano comunque sottoposte al tetto delle 48 ore, inficiando la possibilità di introdurre deroghe rispetto alle 48 ore settimanali.
Si ricorda che le lavorazioni stagionali previste sino ad oggi dal regio decreto n. 1957/1923 in materia di orario di lavoro prevedono per l`edilizia un orario normale di lavoro fino a 60 ore settimanali per quattro mesi l`anno. è una disciplina fondamentale per il settore, che risulta particolarmente applicata nel periodo estivo, la cui necessità è strettamente collegata al condizionamento degli eventi meteorologici sulle lavorazioni edili.
La normativa in vigore dà la possibilità per i lavoratori discontinui, in virtù delle specifiche caratteristiche delle attività ad essi demandate, a che in edilizia si effettuino le 50 ore settimanali a regime ordinario, ferma restando la possibilità di effettuare lavoro straordinario aggiuntivo.
Al fine di armonizzare e aggiornare la disciplina in atto con la nuova normativa in itinere, si chiede che sia ripristinata la previsione contenuta nel citato Avviso comune di disciplinare con appositi decreti ministeriali la materia, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.