Si comunica che sul S.O. n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003, è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2003, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.
Diviene, quindi, definitiva la disposizione del D.L. 282/2002, inserita in sede di conversione dalla legge 27/2003, con la quale viene stabilita, come auspicato dall`ANCE, la proroga dell`agevolazione Tremonti-bis (detassazione degli utili reinvestiti nell`acquisto di beni strumentali nuovi, artt.4-5, L. 383/2001), per i territori colpiti da eventi calamitosi nel corso degli ultimi mesi del 2002. La proroga è disposta sino al 31 luglio 2003 per gli investimenti in beni strumentali mobili, e sino al 31 luglio 2004 per investimenti immobiliari.
In particolare, l`art.5-sexies del decreto 282/2002dispone che i benefici di cui all`art.4 della Legge 383/2001 siano prorogati per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi individuati dai seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
· D.P.C.M. del 29 ottobre 2002:
– territorio della Provincia di Catania, colpito dall`attività vulcanica dell`Etna e dagli eventi sismici concernenti la medesima area;
· D.P.C.M. del 31 ottobre 2002:
– territorio della Provincia di Vibo Valentia, colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 24/25 maggio 2002;
– territorio della Provincia di Campobasso, colpito dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
· D.P.C.M. del 8 novembre 2002:
– altri territori delle Province di Campobasso e di Foggia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
· D.P.C.M. del 29 novembre 2002:
– territori delle Province di Genova, La Spezia e Savona, colpiti dagli eventi meteorologici di maggio, agosto e settembre 2002;
– territorio della Provincia di Bologna, per il crollo del 15 ottobre 2002;
– territori delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi atmosferici del novembre 2002;
– territori delle Province di Cuneo e di Torino per gli eventi alluvionali del settembre 2002;
– territori delle Province di Pistoia e di Lucca per gli eventi atmosferici del 23 ottobre 2002;
La proroga si applica con riferimento a tali territori a condizione che siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie d`accesso al territorio comunale.
Come detto, per gli investimenti immobiliari, la proroga, valida solo per le iniziative realizzate nei suddetti territori, è fissata al 31 luglio 2004.
In sostanza, i benefici fiscali per gli investimenti immobiliari si applicano anche a tutti gli acquisti di immobili fatti entro il 31 luglio 2004 ovvero, nell`ipotesi di contratto di appalto, per tutti gli immobili ultimati entro tale data.
In presenza di stati di avanzamento lavori l`investimento agevolato è quello rispetto al quale è stato emanato un SAL accettato dalla controparte entro il 31 luglio 2004.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
4685-Art. 5-sexies del decreto 282-2002ALL1.pdfApri