In relazione alle novità metodologiche ed operative, è opportuno ricordare che, già nel corso del 2002, la disciplina del suddetto beneficio fiscale era stata sostanzialmente corretta da successivi interventi di natura normativa (l`art.5 del D.L.138/2002, convertito con modifiche in Legge 178/2002 e l`art.2 del D.L. 209/2002, convertito con modifiche in Legge 265/2002) ed amministrativa (DM 1° agosto 2002, Decreto interdirigenziale 1° agosto 2002) che ne modificavano operativamente l`utilizzo.
Nella Circolare n.11/E, l`Amministrazione ha pertanto colto l`occasione per chiarire alcuni aspetti legati al meccanismo di calcolo e di utilizzo della suddetta agevolazione. In particolare:
Ø nel caso di assunzione di lavoratori nella aree “depresse”” del Paese, ai fini dell`attribuzione dell`ulteriore credito d`imposta, risulta rilevante la sola assunzione del lavoratore, e non anche la residenza anagrafica del dipendente o la sede legale dell`impresa;
Ø l`ulteriore credito spettante per le assunzioni in tali ambiti territoriali, compete secondo le regole del de minimis di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 96/C68/06;
Ø in riferimento alla misura massima di incremento occupazionale consentita per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002 (data dall`incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002), è stato ribadito che, ai fini della maturazione del credito d`imposta nel secondo semestre 2002, rilevano le sole assunzioni compiute tra l`8 luglio ed il 31 dicembre 2002 che reintegrano il numero dei lavoratori occupati alla data del 7 luglio 2002;
Ø e che, allo stesso modo, le assunzioni eccedenti la misura massima rilevata al 7 luglio 2002 possono essere “recuperate””, ai fini dei calcoli necessari per la verifica della spettanza dell`agevolazione, a partire dal 1° gennaio 2003, con i meccanismi dell`istanza preventiva;
Ø sulla possibilità di rateizzazione dell`utilizzo del credito maturato sempre nel periodo 8 luglio-31 dicembre 2002, è stato chiarito che la misura del terzo del totale (cui commisurare la singola rata di bonus spendibile) rappresenta l`importo massimo mensile, per cui il beneficiario può liberamente optare per una quota mensile d`importo inferiore, facendo salva la possibilità di riportare l`eccedenza risultante nelle quote di credito utilizzabili nei mesi successivi;
4540-Circolare n.11-E del 13 febbraio 2003.pdfApri