Direttiva Europea 2002/91/CE
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Normativa Italiana
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Articolo 4 “Fissazione di requisiti di rendimento energetico“, paragrafo 1.
“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, calcolati in base alla metodologia di cui all`articolo 3. Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonchè diverse categorie di edifici. Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonchè delle condizioni locali, dell`uso cui l`edificio è destinato e della sua età. I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non dovrebbero superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell`edilizia.“
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Articolo 27 “Limiti ai consumi di energia“, Legge 10/91.
“I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all`art. 4, in particolare in relazione alla destinazione d`uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.“
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Articolo 4 “Fissazione di requisiti di rendimento energetico“, paragrafo 3.
“Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:
– edifici e monumenti ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un`alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto,
– edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose,
– fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonchè edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico,
– edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all`anno,
– fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.“
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Articolo 26 “Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici ed impianti“, comma 3, Legge 10/91.
“Gli edifici pubblici e privati[6], qualunque ne sia la destinazione d`uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.“
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Articolo 7 “Attestato di certificazione energetica“, paragrafo 1.
“Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l`attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell`attestato è di dieci anni al massimo.
La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi:
– su una certificazione comune dell`intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero
– sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.
Gli Stati membri possono escludere le categorie di cui all`articolo 4, paragrafo 3, dall`applicazione del presente paragrafo.“
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Articolo 30 “Certificazione energetica degli edifici“, comma 2, 3 e 4, Legge 10/91.
“2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell`acquirente o del locatario dell`intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l`edificio la certificazione energetica dell`intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L`attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.“
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Articolo 7 “Attestato di certificazione energetica“, paragrafo3.
“Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1000 m2 occupati da autorità pubbliche e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali persone sia affisso in luogo chiaramente visibile per il pubblico un attestato di certificazione energetica risalente a non più di dieci anni prima.
Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti.“
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Articolo 26 “Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici ed impianti“, comma 7 e 8, Legge 10/91.
“7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all`uso razionale dell`energia.“
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Articolo 8 “Ispezione delle caldaie“.
“Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o:
a) adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili liquidi o solidi non rinnovabili con potenza nominale utile compresa tra i 20 ed i 100 kW. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.
Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionate almeno ogni due anni. Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.
Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un`ispezione una tantum dell`impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell`edificio, gli esperti forniscono alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione della caldaia, ad altre modifiche dell`impianto termico o a soluzioni alternative; ovvero
b) adottano provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell`impianto termico o a soluzioni alternative, che possono comprendere ispezioni intese a valutare l`efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L`impatto globale di tale approccio dovrebbe essere sostanzialmente equipollente a quello di cui alla lettera a).
Gli Stati membri che si avvalgono di questa formula presentano alla Commissione, con scadenza biennale, una relazione sull`equipollenza dell`approccio da essi adottato.
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Articolo 11 “Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi“, comma 12, DPR 412/93 (modificato dal DPR 551/99).
“Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul “libretto di centrale”” o sul “libretto di impianto”” di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l`anno, normalmente all`inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.“
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Articolo 9 “Ispezione dei sistemi di condizionamento d`aria“.
Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio, gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinchè i sistemi di condizionamento d`aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati.
L`ispezione contempla una valutazione dell`efficienza del sistema di condizionamento d`aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell`edificio. Viene data alle utenze un`opportuna consulenza in merito ai possibili miglioramenti o alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero a soluzioni alternative.“
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