Con la Circolare n.17/E del 21 marzo 2003, l`Agenzia delle Entrate è di nuovo intervenuta per fornire chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni di sanatoria fiscale della Finanziaria 2003 (legge 289/2002).
In tal ambito, vengono forniti i seguenti chiarimenti:
1. Irrilevanza delle perdite utilizzate nel periodo di imposta in cui si sono generate:
Ø se il contribuente è titolare di soli redditi di impresa, i periodi d`imposta in cui la perdita si è generata si definiscono, ai sensi del comma 7 dell`art.9, con il versamento del minimo (ossia 400, 500 o 600 euro, in relazione all`ammontare dei ricavi);
Ø se il contribuente è titolare anche di altri redditi, l`importo dovuto per la definizione deve essere calcolato facendo riferimento all`imponibile originariamente dichiarato, aumentato della perdita utilizzata, su cui devono essere applicare le aliquote di cui al comma 2, lett.(a, dello stesso art.9 (8%, 6% o 4%).
2. Irrilevanza delle perdite riportate a nuovo. In particolare, il principio opera:
Ø in relazione alle perdite che, generate a partire dal periodo d`imposta 1997, sono state utilizzate in anni successivi nell`ambito dei periodi d`imposta definibili ai sensi dell`articolo 9. In tal caso, per le annualità definite (nei quali sia stata utilizzata una perdita riportata da anni precedenti) vi è l`obbligo di ricalcolare l`imposta lorda su cui applicare le percentuali previste dal comma 2 dello stesso art.9 (8%, 6% o 4%);
Ø ed in relazione alle perdite riportabili a partire dal periodo d`imposta successivo all`ultimo definibile (quindi, nel caso di esercizio coincidente con l`anno solare, a decorrere dal periodo d`imposta 2002). Ciò implica che, per le annualità successive all`ultima definibile, le perdite ancora disponibili non possono essere utilizzate.
Al principio di irrilevanza delle perdite fanno eccezione:
Ø le perdite divenute definitive, in quanto originate in periodi d`imposta che non possono più costituire oggetto di rettifica (ossia antecedenti al 1997);
Ø le perdite di esercizio utilizzate in periodi di imposta definiti in base al comma 3-bis dello stesso art.9 (ossia attraverso il pagamento degli importi forfetari di 500 euro, per i soggetti congrui e coerenti per gli studi di settore e congrui per i parametri e di 700 euro per i contribuenti congrui ma non coerenti rispetto agli studi di settore);
Ø le perdite derivanti dall`applicazione della detassazione “Tremonti bis“ (di cui all`art.4 della legge 383/2001), per la quota di perdita generata dalla variazione in diminuzione effettuata ai sensi della predetta legge;
Ø le perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie oggetto di definizione automatica ai sensi del medesimo art.9, comma 7, per le quali viene pagata una somma pari al 10% delle stesse.
Infine, nell`ambito dello stesso pronunciamento, l`Agenzia ha chiarito che il “principio dell`errore scusabile””, sancito a livello normativo solo con riferimento alla “chiusura delle liti fiscali pendenti”” (in particolare, dall`art.16, comma 9, della legge 289/2002), può trovare applicazione anche per le altre procedure di sanatoria fiscale previste dalla legge 289/2002. Ciò implica, quindi, che nel caso in cui il versamento effettuato, ai fini del perfezionamento delle diverse forme di definizione agevolata, risulti inferiore a quello realmente dovuto a causa di un errore “scusabile”” del contribuente (ossia indotto da obiettive condizioni di incertezza sulla corretta determinazione delle somme da versare, non eliminabile mediante l`impiego della normale diligenza), è consentita la regolarizzazione del pagamento stesso, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione dell`Ufficio.
4584-Circolare n.17-E del 21 marzo 2003.pdfApri