Si fornisce un breve quadro riepilogativo circa le implicazioni civilistiche e fiscali della disciplina introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, concernente l`«attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
In particolare, il suddetto D. Lgs. 231/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 23 ottobre 2002, ha introdotto dal 7 novembre 2002 un meccanismo di decorrenza automatica degli interessi moratori, nell`ambito delle transazioni commerciali, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, superando in questo modo il disposto dell`art.1219 del Codice Civile che impone altresì la formale costituzione in mora del debitore.
Ambito soggettivo
Le disposizioni contenute nel Decreto, come prescritto dall`art.1, si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero ad ogni contratto, comunque denominato, tra imprese e professionisti, ovvero tra imprese/professionisti e la pubblica amministrazione che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
In tal ambito, il Legislatore ha specificatamente fissato il concetto di “imprenditore”” che deve intendersi come ogni esercente attività economica organizzata o libera professione, allargando di fatto la definizione civilistica di imprenditore (di cui all`art.2082 del Codice Civile) ed includendo ai presenti fini anche il libero professionista ovvero l`esercente attività di lavoro autonomo secondo il tipo di contratto d`opera intellettuale (ex art.2230 del Codice civile).
In proposito, l`Assonime, nella Circolare n.15 del 27 marzo 2003, specifica che non rientrano, invece, nell`ambito della nozione d`impresa rilevante ai fini dell`applicazione della presente disciplina, gli enti associativi non economici (associazioni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d`impresa.
Per “pubblica amministrazione”” si fa riferimento altresì a:
Ø le amministrazioni dello Stato;
Ø le regioni;
Ø le province autonome di Trento e Bolzano;
Ø gli enti pubblici territoriali e le loro unioni;
Ø gli enti pubblici non economici;
Ø ogni altro organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d`interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d`amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
Per contro sono esclusi dalla presente disciplina i contratti conclusi tra imprese/professionisti e privati (che non agiscono ai fini dell`esercizio della propria attività professionale) e tra pubbliche amministrazioni e privati.
Ambito soggettivo d`applicazione
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Fornitore bene/servizio
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Cliente
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Impresa
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Impresa
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Impresa
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Professionista
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Impresa
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Pubblica Amministrazione
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Professionista
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Impresa
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Professionista
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Professionista
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Professionista
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Pubblica Amministrazione
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Ambito oggettivo
Le nuove regole di determinazione e contabilizzazione degli interessi di mora per ritardati pagamenti delle transazione commerciali si applicano ai contratti che, stipulati a partire dall`8 agosto 2002 (ex art.11 del D. Lgs. 231/2002), comportano la consegna di un bene o la prestazione di un servizio, contro il pagamento di un corrispettivo pecuniario.
Per i contratti conclusi prima di tale data (8 agosto 2002), invece, si continuano ad applicare le disposizioni civilistiche di cui agli artt.1219 e seguenti che prevedono la necessità di formale costituzione in mora del debitore, mediante lettera raccomandata o altro atto di intimazione al pagamento, con il quale s`inviti all`adempimento dell`obbligazione entro un termine certo, conosciuto e conoscibile dall`obbligato.
Alla luce della nozione di merci nell`ambito dell`ordinamento comunitario (ai sensi della Sentenza della Corte di giustizia 10 dicembre 1968, causa 7/68, per merci s`intendono i prodotti suscettibili di una valutazione pecuniaria e come tali idonei a costituire oggetto di negozi commerciali), l`Assonime, nella citata Circolare n.15 del 27 marzo u.s., ritiene che, in assenza di una diversa indicazione, rientrino nella nozione di merce anche i beni immobili.
Allo stesso modo, conformemente all`indirizzo comunitario, nella disciplina in esame, la nozione di prestazione di servizi dovrebbe essere intesa in senso ampio, comprendendo attività di carattere industriale, commerciale, artigiane e libere professioni.
Ai sensi dell`art.1, comma 2 dello stesso D. Lgs. 231/2002 , sono esclusi dall`ambito di applicazione della disciplina:
Ø i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
Ø le richieste di interessi di ammontare inferiore ai 5 Euro;
Ø i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi quelli effettuati dalle assicurazioni.
Il creditore, in caso di ritardato pagamento, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ad eccezione del caso in cui il debitore riesca a dimostrare che l`impossibilità della propria prestazione derivi da causa a lui non ascrivibile (ex art.3 del D. Lgs. 231/2002).
Termini di decorrenza
Il D. Lgs. 231/2002 stabilisce, ancora, che gli interessi di mora decorrono automaticamente, ovvero senza la necessità di costituzione in mora del debitore, entro i seguenti termini:
Ø dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, se quest`ultimo è stato stabilito contrattualmente;
Ø decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
Ø decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando:
1. non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
2. la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
Ø decorsi 30 giorni dalla data dell`accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell`accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Misura del tasso d`interesse
L`art.5 del D. Lgs. 231/2002 fissa il saggio degli interessi di riferimento, tenuto conto di quello fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali.
In particolare, il tasso d`interesse di riferimento per il II semestre 2002 ed I semestre 2003 è stato reso noto, in conformità alle disposizioni di legge, con Comunicato del Ministero dell`Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2003:
Periodo
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Tasso d`interesse stabilito dalla BCE
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maggiorazione ai sensi dell`art.5 del D.Lgs.231/2002
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saggio d`interesse di riferimento
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01.07.2002-31.12.2002
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3,35%
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7%
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10,35%
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01.01.2003-30.06.2003
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2,85%
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7%
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9,85%
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Autonomia contrattuale
Le stesse disposizioni legislative di cui al suddetto D.Lgs. 231/2002 ammettono comunque che le parti contraenti possano derogare alle regole stabilite, in particolare, per quel che riguarda:
Ø il termine di pagamento (art.4 del D.Lgs. 231/2002);
Ø le conseguenze in caso di mancato pagamento (art.7 del D.Lgs. 231/2002);
Ø la necessità della formale costituzione in mora del debitore (art.7 del D.Lgs. 231/2002);
Ø la misura del tasso d`interesse applicato (art.5 del D.Lgs. 231/2002),
fatta salva la possibilità di nullità del contratto, se questo risulta gravemente iniquo a danno del creditore, secondo la corretta prassi commerciale, la natura della merce o dei servizi oggetto del contratto e le condizioni stabilite dalle parti.
Si ricorda che il Decreto non obbliga le parti a redigere il contratto in forma scritta, ma sembrerebbe opportuno, proprio in ragione dell`eventualità d`inserire clausole in deroga alla normativa generale, formalizzare per iscritto tali accordi, ai fini probatori in caso di controversia.
Riflessi contabili e fiscali
Sotto il profilo delle imposte dirette (art.56 del TUIR, DPR 917/1986), gli interessi di mora (come del resto tutti gli interessi, anche se diversi da quelli individuati dalle lett. a, b, e h dell`art.41 del TUIR, ovvero i proventi finanziari) concorrono a formare il reddito d`esercizio per l`ammontare maturato nell`esercizio stesso, ovvero secondo il principio di competenza.
Di conseguenza:
(a) il soggetto creditore iscrive in bilancio il credito nell`Attivo Circolante dello Stato Patrimoniale (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l`esercizio successivo) ed il corrispondente provento finanziario nel Conto Economico tra i proventi finanziari.
Pertanto, per ogni transazione commerciale, dovranno essere calcolati gli interessi di mora maturati nell`esercizio, dal giorno della scadenza del termine fino a chiusura dell`esercizio stesso. Sarà conseguentemente necessario valutare anche il grado di ricuperabilità degli stessi crediti, ai fini di una loro corretta determinazione, anche nell`ipotesi di un`eventuale svalutazione.
Anche sotto il profilo fiscale, in virtù del rischio connesso all`incerta esigibilità del credito stesso, l`art.71 del TUIR riconosce fiscalmente al creditore la facoltà di effettuare accantonamenti ad uno specifico fondo di rischio, per un importo pari all`ammontare dei crediti maturati nell`esercizio stesso, in modo da neutralizzare l`incidenza degli stessi sul reddito imponibile fino al momento dell`effettivo incasso.
La deducibilità fiscale delle quote di accantonamento e le svalutazioni è riconosciuta al soggetto creditore, ai sensi dell`art.75 del TUIR DPR 917/1986, se gli accantonamenti e le svalutazioni sono imputati nel Conto Economico dell`esercizio di competenza, ovvero in quello in cui sono maturati i relativi interessi di mora.
Tale facoltà sembra però di fatto preclusa ai contribuenti, titolari di reddito d`impresa, che adottano, nel rispetto dei requisiti di legge, un regime di contabilità semplificata. Infatti ai sensi dell`art.79 del TUIR DPR 917/1986 (imprese minori), tra i componenti negativi di reddito, non sembra che possano essere contabilizzati eventuali accantonamenti a fondi rischio specifici, diversamente da quanto previsto per i contribuenti a contabilità ordinaria.
L`invariato obbligo d`iscrizione in Conto Economico degli interessi di mora maturati in corso d`esercizio, secondo il principio della competenza, comporta conseguentemente la loro rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Sul punto si richiama l`attenzione sul fatto che il Governo ha attualmente allo studio una proposta di modifica normativa (da adottarsi eventualmente con un decreto legge di prossima emanazione) che dovrebbe prevedere l`intassabilità di tali interessi di mora sino al momento dell`incasso. In generale, il prelievo dovrebbe intervenire non secondo il principio della competenza (art.75 del TUIR DPR 917/1986) ma sulla base del principio di cassa, ovvero nel periodo d`imposta in cui tali interessi vengono percepiti dal creditore.
Qualora il creditore, infine, con atto scritto, rinunci agli interessi di mora contabilizzati, dedotti, ma non pagati dal debitore, questi determinano una perdita su crediti, riconosciuta fiscalmente, pertanto deducibile, solo se l`atto di rinuncia è finalizzato ad evitare procedure esecutive e non per puro spirito di liberalità.
In questo secondo caso (ovvero nel caso di un atto di liberalità da parte del creditore a favore del debitore), il fondo accantonato a fronte del rischio di non esigibilità del credito concorre interamente alla formazione del reddito imponibile del soggetto creditore.
(b) il soggetto debitore ha l`obbligo di corrispondere gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, dovendo iscrivere nel Passivo dello Stato Patrimoniale gli interessi maturati nell`esercizio ma non pagati e nel Conto Economico tra gli oneri finanziari i costi realmente sostenuti, deducibili dal reddito d`impresa in quanto componenti negativi certi ed oggettivamente determinabili.
Qualora il creditore rinunci agli interessi di mora contabilizzati, dedotti, ma non pagati dal debitore, questi concorrono a formare sopravvenienza attiva, ai sensi dell`art.55 del TUIR.
Per completezza espositiva, si ricorda infine che, ai fini dell`IVA, l`art.15 del DPR 633/1972 indica chiaramente che non concorrono a formare la base imponibile d`imposta le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell`adempimento degli obblighi contrattuali.
Lavori Pubblici e Privati
La questione se i contratti di appalto di lavori rientrino o meno nell`ambito di applicazione della disciplina è stata in primo luogo affrontata dall`Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici che, con la determinazione n. 5/2002 del 27 marzo 2002, si è pronunciata sul tema, sostenendo l`inapplicabilità della Direttiva 2000/35/CE alla materia dei lavori, in virtù del fatto che la suddetta normativa europea limita l`ambito applicativo ai soli contratti fra imprese e fra imprese e pubblica amministrazione che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo.
Nello stesso modo si è espresso il Legislatore italiano che, nella relazione d`accompagnamento al decreto attuativo della medesima (D.Lgs.231/2002), sostiene che “non si è intervenuto sulla legislazione in materia di lavori pubblici, visto che la normativa europea disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto servizi e merci””.
Tale orientamento sembra basarsi sulla circostanza che nella disciplina degli appalti si distinguono appalti pubblici di lavori, appalti pubblici di servizi e appalti pubblici di forniture.
Nello specifico, la “legge quadro in materia di lavori pubblici”” (art.2 della Legge 109/1994), per quanto riguarda il settore delle costruzioni, afferma che per appalti di lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
In tale contesto, il contratto d`appalto di lavori ha per oggetto la realizzazione di un`opera e si contrappone all`appalto di servizi (ex art.1655 del Codice Civile) che altresì rientra nella disciplina in esame.
Sulla base di tale ragionamento, l`Autorità di vigilanza, prima, ed il Legislatore poi, in sede di conversione della Direttiva 200/35/CE, hanno ritenuto di poter escludere dall`ambito di applicazione della stessa norma di recepimento della Direttiva comunitaria gli appalti di lavori pubblici e privati.
Contrariamente l`Assonime, nella Circolare n.15, ricorda che il testo della Direttiva 2000/35/CE porta a ritenere non convincente la tesi dell`esclusione degli appalti di lavori dal suo ambito di applicazione. Si ricorda infatti che la raccomandazione della Commissione Europea del 1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali, si occupava espressamente di appalti pubblici, ivi compresi gli appalti di lavori pubblici.
Con l`emanazione della Direttiva in esame, il Legislatore Europeo non ha poi abbandonato l`impostazione diretta a comprendere nel suo ambito di applicazione tutti gli appalti pubblici. La definizione di transazione commerciale contenuta nella Direttiva (incentrata sui contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi) appare infatti funzionale a ricomprendere il più ampio novero di tipologie contrattuali e non invece ad escludere categorie di contratti quali gli appalti di lavori o, utilizzando la nozione del codice civile, gli appalti di opere.
Per altro verso, nella stessa Direttiva non sembra esservi alcuna indicazione che porti ad escludere, dai contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni rientranti nel suo ambito di applicazione, i contratti di appalto di lavori pubblici.
Sulla base di queste osservazioni, emergono pertanto, ad avviso dell`Assonime, alcune perplessità sulla effettiva possibilità che il D. Lgs. 231/2002 non si applichi anche ai contratti tra imprese aventi ad oggetto il compimento di un`attività di rielaborazione e trasformazione dei materiali al fine di produrre un nuovo bene ovvero di modificare sostanzialmente un bene preesistente.
Sulla questione, l`Assonime, inoltre, pur sottolineando che non solo la relazione allo schema di Decreto Legislativo ma lo stesso Decreto, nel suo preambolo, richiamano la disciplina in materia di appalti pubblici ad eccezione proprio di quella in materia di lavori pubblici, ritiene che tale esplicita esclusione non risulti pienamente sufficiente a derogare alla nuova disciplina, proprio in tema di appalti di lavori pubblici. Quindi, sollecita un rapido quanto necessario intervento da parte del Legislatore che, con un ulteriore pronunciamento normativo, dia piena luce alla materia. Tale intervento appare di particolare urgenza, proprio per evitare l`avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell`Italia.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
4650-Circ n.15 del 27 marzo 2003ALL1.pdfApri