Il Ministero dell’Interno, con il decreto 31 marzo 2003 (G.U. n. 86 del 12-4-2003), ha emanato specifiche disposizioni sui requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
In attesa dell’emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del decreto, è consentito l’utilizzo di manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europea della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione.