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L'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, tra i quali sono compresi anche quelli relativi al concetto di "avvio" degli investimenti

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Nuovi chiarimenti ministeriali

6 Giugno 2003
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Con la Circolare 3 giugno 2003, n. 32/E, l`Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulle modalità applicative del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art.8, legge 388/2000 e successive modificazioni), alla luce delle diverse e successive modifiche normative intervenute, da ultimo, con l`art.62 della Finanziaria 2003 (legge 289/2002).
In particolare, la circolare 32/E/2003 chiarisce definitivamente il concetto di “avvio”” degli investimenti, necessario al fine di individuare la corretta disciplina applicabile per la fruizione del beneficio fiscale. In tal ambito, come auspicato dall`ANCE, è stato precisato che l`avvio degli investimenti coincide con il verificarsi del primo atto che comprova, senza alcun dubbio, l`inizio della realizzazione dell`investimento agevolato. Tale prova può essere fornita:
A. per gli investimenti che comportano l`acquisizione di beni mobili,
– dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
– dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
– dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all`investimento contemplato dal contratto;
– da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l`impegno ad acquisire il bene oggetto dell`investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
B. per avvio dell`investimento in beni immobili valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell`investimento anche l`eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;
C. nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell`avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:
– dalla conclusione del contratto comprovante “l`avvio della realizzazione dell`investimento””;
– da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l`avvio dell`investimento (ad esempio, l`apertura di un cantiere);
D. per gli investimenti realizzati in economia l“`avvio”” si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d`impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.
Inoltre, nel caso di costruzione di beni immobili, l`inizio della effettiva realizzazione dell`investimento può coincidere con il momento in cui viene trasferita la proprietà o altro diritto reale dell`area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata, ovvero con il momento (anteriore) in cui l`investitore assume, sulla base di documenti certi, l`impegno ad acquistare la predetta area (ad esempio, registrazione di un preliminare di compravendita).
Nello stesso ambito viene, poi, confermato che il credito di imposta, relativo sia ad investimenti “avviati”” prima dell`8 luglio 2002, sia a quelli “avviati”” dopo tale data e per i quali, nel 2002, sia stato conseguito l`assenso dell`Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in compensazione senza vincoli temporali, purchè nel rispetto dei limiti massimi di fruizione stabiliti dalla norma (v. Credito aree svantaggiate – misura massima di utilizzo dei crediti maturati prima dell’8/7/2002 del 09/04/2003).
Diversamente, i crediti di imposta per i quali sia stato ottenuto l`assenso dell`Agenzia nel 2003 (sia a seguito di istanza presentata per la prima volta, sia a seguito del rinnovo di quella presentata nel 2002) possono essere utilizzati in compensazione solo nell`anno di presentazione dell`istanza e per i due successivi, con il rispetto di limiti minimi e massimi pari al 20-30% nel primo anno, e al 60-70% nel secondo. Il riferimento ai limiti di utilizzazione va fatto all`importo complessivo dell`investimento netto da realizzarsi in tutte le strutture produttive destinatarie degli investimenti agevolati. Tuttavia, il mancato rispetto del limite minimo di realizzazione degli investimenti, nonchè dell`utilizzo del relativo credito maturato, comporta la decadenza dall`agevolazione solo per le strutture produttive per le quali non sia stato rispettato il suddetto limite minimo (v. esempio numerico a pag.44 della circolare ministeriale 32/E/2003).
Infine, si richiama l`attenzione sul fatto che con la Circolare 3 giugno 2003, n. 31/E, l`Agenzia delle Entrate ha permesso ai soggetti che hanno avviato gli investimenti prima dell`8 luglio 2002 di correggere gli eventuali errori di compilazione del modello CVS inviato, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2003. A tal fine, i contribuenti interessati potranno inviare una nuova comunicazione al Centro Operativo di Pescara, utilizzando sempre il Modello CVS ed il prodotto informatico “Report 388“, a partire dal 10 giugno p.v. e sino al 10 luglio 2003. Naturalmente la correzione dei dati non potrà far emergere importi, relativi agli investimenti agevolabili ed ai relativi crediti di imposta, superiori a quelli indicati nella precedente comunicazione.
La correzione degli errori, cui consegue una rideterminazione degli importi relativi agli investimenti ed ai relativi crediti d`imposta, potrebbe portare alla ridefinizione della misura di utilizzazione del beneficio fiscale che, come noto, è stata fissata in termini percentuali (10% nel 2003 ed al 6% negli anni successivi) dal Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 (in tal ambito si segnala che la data del Decreto è stata così rettificata dal Comunicato pubblicato nella G.U. n. 87 del 14 aprile 2003).

4605-Circolare 3 giugno 2003, n. 31-E.pdfApri

4605-Circolare 3 giugno 2003, n. 32-E.pdfApri
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