Con la Circolare 3 giugno 2003, n. 32/E, l`Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulle modalità applicative del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art.8, legge 388/2000 e successive modificazioni), alla luce delle diverse e successive modifiche normative intervenute, da ultimo, con l`art.62 della Finanziaria 2003 (legge 289/2002).
In particolare, la circolare 32/E/2003 chiarisce definitivamente il concetto di “avvio”” degli investimenti, necessario al fine di individuare la corretta disciplina applicabile per la fruizione del beneficio fiscale. In tal ambito, come auspicato dall`ANCE, è stato precisato che l`avvio degli investimenti coincide con il verificarsi del primo atto che comprova, senza alcun dubbio, l`inizio della realizzazione dell`investimento agevolato. Tale prova può essere fornita:
A. per gli investimenti che comportano l`acquisizione di beni mobili,
– dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
– dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
– dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all`investimento contemplato dal contratto;
– da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l`impegno ad acquisire il bene oggetto dell`investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
B. per avvio dell`investimento in beni immobili valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell`investimento anche l`eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;
C. nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell`avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:
– dalla conclusione del contratto comprovante “l`avvio della realizzazione dell`investimento””;
– da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l`avvio dell`investimento (ad esempio, l`apertura di un cantiere);
D. per gli investimenti realizzati in economia l“`avvio”” si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d`impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.
Inoltre, nel caso di costruzione di beni immobili, l`inizio della effettiva realizzazione dell`investimento può coincidere con il momento in cui viene trasferita la proprietà o altro diritto reale dell`area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata, ovvero con il momento (anteriore) in cui l`investitore assume, sulla base di documenti certi, l`impegno ad acquistare la predetta area (ad esempio, registrazione di un preliminare di compravendita).
Diversamente, i crediti di imposta per i quali sia stato ottenuto l`assenso dell`Agenzia nel 2003 (sia a seguito di istanza presentata per la prima volta, sia a seguito del rinnovo di quella presentata nel 2002) possono essere utilizzati in compensazione solo nell`anno di presentazione dell`istanza e per i due successivi, con il rispetto di limiti minimi e massimi pari al 20-30% nel primo anno, e al 60-70% nel secondo. Il riferimento ai limiti di utilizzazione va fatto all`importo complessivo dell`investimento netto da realizzarsi in tutte le strutture produttive destinatarie degli investimenti agevolati. Tuttavia, il mancato rispetto del limite minimo di realizzazione degli investimenti, nonchè dell`utilizzo del relativo credito maturato, comporta la decadenza dall`agevolazione solo per le strutture produttive per le quali non sia stato rispettato il suddetto limite minimo (v. esempio numerico a pag.44 della circolare ministeriale 32/E/2003).
Infine, si richiama l`attenzione sul fatto che con la Circolare 3 giugno 2003, n. 31/E, l`Agenzia delle Entrate ha permesso ai soggetti che hanno avviato gli investimenti prima dell`8 luglio 2002 di correggere gli eventuali errori di compilazione del modello CVS inviato, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2003. A tal fine, i contribuenti interessati potranno inviare una nuova comunicazione al Centro Operativo di Pescara, utilizzando sempre il Modello CVS ed il prodotto informatico “Report 388“, a partire dal 10 giugno p.v. e sino al 10 luglio 2003. Naturalmente la correzione dei dati non potrà far emergere importi, relativi agli investimenti agevolabili ed ai relativi crediti di imposta, superiori a quelli indicati nella precedente comunicazione.
La correzione degli errori, cui consegue una rideterminazione degli importi relativi agli investimenti ed ai relativi crediti d`imposta, potrebbe portare alla ridefinizione della misura di utilizzazione del beneficio fiscale che, come noto, è stata fissata in termini percentuali (10% nel 2003 ed al 6% negli anni successivi) dal Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 (in tal ambito si segnala che la data del Decreto è stata così rettificata dal Comunicato pubblicato nella G.U. n. 87 del 14 aprile 2003).
4605-Circolare 3 giugno 2003, n. 31-E.pdfApri
4605-Circolare 3 giugno 2003, n. 32-E.pdfApri