Con diversi incontri ed audizioni, l`ANCE si sta attivando per ripristinare il testo originario del disegno di legge contenente la delega al Governo in materia di ambiente (Atto C/1798), limitatamente alla norma sull`accertamento della compatibilità ambientale in sanatoria degli abusi commessi su beni immobili vincolati.
L`art.1, comma 32, del ddl, modifica, infatti, il Testo Unico dei beni culturali ed ambientali (D.Lgs.490/1999), nella parte relativa al regime delle sanzioni penali per lavori compiuti su beni vincolati in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione (art.163).
Attualmente qualsiasi tipo di intervento su beni ambientali eseguito in assenza o in difformità dalla necessaria autorizzazione viene punito con le pene previste dell`art.20 della legge n. 47/85, ora inserite nell`art.44 del Testo Unico dell`Edilizia (d.p.r. n. 380/01).
Il testo attuale del disegno di legge licenziato dal Senato prende in considerazione solo gli interventi eseguiti in difformità.
Il rilascio dell`autorizzazione ambientale in sanatoria, che comporta l`estinzione del reato, è inoltre subordinato al ricorrere di alcuni tassativi presupposti.
In particolare, ai fini dell`accertamento di compatibilità paesistica dei lavori, si richiede che la difformità non abbia comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti, mentre le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nel nulla osta, devono rientrare tra quelli previsti dalla pianificazione o almeno essere giudicati compatibili con il contesto paesaggistico.
Il trasgressore, inoltre, deve aver corrisposto l`indennità pecuniaria prevista all`articolo 164 del Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali, ossia una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la trasgressione.
L`attuale disciplina diverge nettamente da quella contenuta nel testo del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati e, in particolare, occorre evidenziare il restringimento dell`ambito di applicazione della norma alle sole ipotesi di lavori eseguiti in difformità dalla autorizzazione paesistica.
Precedentemente, infatti, e più opportunamente, il rilascio in sanatoria del provvedimento determinava l`estinzione del reato anche nel caso di interventi su beni ambientali in assenza dell`atto autorizzatorio, in virtù del fatto che si era in presenza di un abuso formale, ossia la mancata acquisizione di un`autorizzazione che poteva comunque essere conseguita.
Inoltre, un altro aspetto rilevante era rinvenibile nella prescrizione in base alla quale, solo ove fosse stato accertato un danno effettivo all`ambiente, il rilascio del nulla osta veniva subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria ex art.164, comma 1.
L`ANCE, pertanto, ha chiesto di ripristinare la norma nella formulazione originaria che distingue nettamente tra abusi formali e sostanziali, agevolando la regolarizzazione dei primi e penalizzando i secondi che risultano in contrasto con la tutela ambientale.
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