Si evidenzia, tenuto conto delle diverse richieste di chiarimento pervenute ai nostri uffici, che per i registri di contabilità dei lavori pubblici permane l`obbligo di vidimazione e bollatura (previsto dall`art.183, comma 4, del DPR 554/1999), non applicandosi in tal caso la semplificazione introdotta dall`art.8 della legge 383/2001. In particolare, la bollatura dei libri contabili, sia quella facoltativa che quella prevista come obbligatoria da leggi speciali (quale è il caso dei registri di contabilità dei lavori pubblici), è di competenza dell`Ufficio del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente, o dei notai, così come stabilito espressamente dall`art.2215 del Codice Civile.
In tal ambito si precisa, infatti, che l`art.8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, introducendo modifiche, tra l`altro, all`art.2215 del Codice Civile, ha soppresso l`obbligo della vidimazione e della bollatura di alcuni libri contabili, nonchè dei registri la cui tenuta è prescritta ai fini delle imposte dirette e dell`IVA, con esclusione però di quei libri o registri per i quali la relativa vidimazione e bollatura è resa obbligatoria da leggi speciali.
Pertanto, continua a permanere l`obbligo di vidimazione e di bollatura dei registri contabili dei lavori pubblici, in quanto lo stesso è previsto dal D.P.R. 554/1999 (in particolare dall`art.183, comma 4), che, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, ha natura di legge speciale.
Al riguardo si evidenzia inoltre che, come chiarito dalle Circolari ministeriali n.92/E del 22 ottobre 2001 e n.104/E dell`11 dicembre 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall`art.8 della legge 383/2001, è cessata le competenza degli Uffici delle Entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili.
Ne consegue che la bollatura dei libri e dei registri contabili, compreso quello dei lavori pubblici, va effettuata presso l`Ufficio del Registro delle Imprese (tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente) o presso i notai.
Si invitano, pertanto, le imprese interessate a tenere in considerazione tale precisazione, nel caso in cui le Stazioni appaltanti richiedano la bollatura e la vidimazione del registro di contabilità da effettuarsi presso gli Uffici dell`Agenzia delle Entrate (che, come detto, non sono più competenti in materia).
Per ciò che attiene, infine, all`imposta di bollo da applicare al registro di contabilità dei lavori pubblici, si ricorda che quest`ultimo è soggetto all`imposta in caso d`uso (ossia se presentato per la registrazione), nella misura di 10,33 euro per ogni esemplare dell`atto o per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, ai sensi dell`art.32 della Tariffa, Allegato A, Parte II, DPR 642/1972, e non per ogni foglio, come in precedenza per un refuso segnalato nel Suggerimento n.11 del 28 luglio 2003.