Con la conversione del Decreto Legge ``condoni fiscali"", torna per i proprietari di opere sconfinanti sul suolo pubblico la possibilità di regolarizzare gli abusi
Dopo essere stata recuperata al Senato nell`ambito della conversione del decreto legge 143/2003 (“Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, fondazioni bancarie e gare indette dalla Consip S.p.A.), è di nuovo operativa la norma sulla regolarizzazione delle costruzioni private legittimamente edificate ma sconfinanti su aree dello Stato (art.5 bis).
La Camera dei Deputati ha infatti varato in via definitiva la legge di conversione 1 agosto 2003, n.212 (G.U.185 del 11 agosto 2003, supplemento ordinario n.131), permettendo così alla sanatoria demaniale di vivere una seconda vita dopo la breve vigenza nell`ambito del decreto legge 102/2003 (“Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico””), lasciato decadere dal Governo.
Occorre ricordare che la regolarizzazione avviene attraverso l`alienazione, da parte dell`Agenzia del Demanio, delle porzioni di aree pubbliche (ad eccezione di quelle appartenenti al demanio marittimo e di quelle sottoposte a tutela dal T.U. sui beni culturali ed ambientali) oggetto dello sconfinamento ed è limitata alle costruzioni eseguite entro il 31 dicembre 2002.
Inoltre, sarà possibile regolarizzare anche le pertinenze delle opere sconfinanti, nonchè una superficie pari al massimo a tre metri dai confini della costruzione.
A fronte dell`acquisto il privato dovrà versare all`erario, a titolo di pagamento del prezzo, una somma determinata in base alla classe dimensionale del comune ed alla zona territoriale omogenea in cui la costruzione è situata (vedi tabella allegata all`art.5 bis).
Dubbi permangono in ordine al termine per la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati. La norma parla infatti di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del “presente decreto””. è evidente che, se con ciò si intendesse il decreto legge 143/2003, entrato in vigore il 25 giugno scorso, il termine a disposizione dei privati, decorrente da tale data, risulterebbe effettivamente ridotto.
Ai soggetti che non presenteranno la domanda nel termine di legge, è comunque data la possibilità di provvedere entro novanta giorni dal ricevimento di un formale invito all`acquisto inoltrato dall`Agenzia del Demanio. Scaduto anche tale termine, la porzione dell`opera insistente sull`area dello Stato verrà da quest`ultimo acquisita a titolo gratuito.
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