Su «Fisco Oggi», rivista telematica dell`Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato, il 13 ottobre 2003, un approfondimento circa gli aspetti giuridico-fiscali ed operativi della nuova disciplina civilistica degli interessi moratori, introdotta dal D.Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Si tratta, in particolare, del nuovo meccanismo di decorrenza automatica degli interessi di mora nell`ambito delle transazioni commerciali, per effetto del quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, senza che sia necessaria la formale costituzione in mora del debitore.
Dal punto di vista fiscale, viene evidenziata la disciplina tributaria di tali interessi, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sul reddito, per cui gli stessi:
Ø sono fuori dal campo di applicazione dell`IVA, in quanto hanno natura risarcitoria e non costituiscono un corrispettivo (art.15 del DPR 633/1972). Ciò comporta, tra l`altro, che l`addebito degli interessi da parte del creditore non necessita dell`emissione della fattura, essendo sufficiente la nota di addebito;
Ø ai fini delle imposte sul reddito, concorrono a determinare il reddito imponibile del creditore per l`ammontare maturato nell`esercizio, ossia secondo il criterio di competenza (art.56, comma 3, TUIR – DPR 917/1986). Il creditore può comunque stanziare un apposito fondo di rischio, di importo pari all`ammontare dei crediti maturati nell`esercizio stesso, in modo da neutralizzare l`incidenza degli stessi sull`imponibile, sino al momento dell`effettivo incasso (art.71, TUIR – DPR 917/1986). Al riguardo, comunque, come già rilevato nel documento Interessi moratori – Disposizioni civilistiche e fiscali dell`8 aprile 2003, è allo studio del Governo una proposta di modifica normativa, con la quale si vorrebbe introdurre il principio di imponibilità di tali interessi secondo il criterio di cassa, ossia solo al momento in cui gli stessi vengono effettivamente percepiti o corrisposti.
Si ricorda, infine, che, sia l`Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (determinazione n.5/2002 del 27 marzo 2002), sia lo stesso Legislatore (nell`ambito della relazione d`accompagnamento al D.Lgs. 231/2002), si sono pronunciati nel senso dell`inapplicabilità della nuova disciplina degli interessi di mora con riferimento ai contratti di appalto di lavori (sia pubblici che privati), sulla base del fatto che la citata Direttiva europea 2000/35/CE (in attuazione della quale, come detto, è stato emanato il D.Lgs. 231/2002) disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto servizi e merci.
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