In presenza di particolari condizioni i materiali derivanti da attività di demolizione non sono rifiuti e possono conseguentemente essere riutilizzati senza preventivo trattamento. è quanto ha sancito la Cassazione nella sentenza della III sezione penale, 25 giugno – 2 ottobre 2003, n.37508.
La Suprema Corte ha così applicato per la prima volta agli inerti da demolizione la norma contenuta nell`art.14 del decreto legge 138/2002 (convertito dalla L.178/2002) che, fornendo l`interpretazione autentica della nozione di rifiuto, ne riduce la portata al fine di permettere il riutilizzo di quei materiali residuali di produzione o consumo ancora dotati di valenza economica (cd. materie prime seconde).
I materiali da demolizione, infatti, sono classificati dal Decreto Legislativo 22/1997 come rifiuti speciali e, in quanto tali, per essere riutilizzati devono preventivamente subire una serie di trattamenti, quali la vagliatura, la selezione, la macinazione, secondo quanto dispone il D.M. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi.
Per escludere la natura di rifiuto di un determinato bene, la Corte ha quindi individuato, sulla base del sopra citato art.14 alcune condizioni generali:
– che il materiale sia omogeneo
– che il riutilizzo sia non solo possibile ma soprattutto certo e integrale
– che avvenga senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero.
Nella fattispecie, è stata dunque esclusa la natura di rifiuti di alcuni detriti derivanti dalla demolizione di un muro, in quanto privi del carattere di disomogeneneità (per l`assenza di sostanze estranee quali, ad esempio, legno, gomma, vetro, ecc.) ed effettivamente reimpiegati senza alcuna trasformazione preliminare e in una attività compatibile, ossia come sottofondo di un piazzale nella stessa area in cui erano stati prodotti.
Si tratta pertanto di un importante precedente che favorisce l`impiego di beni residuali dotati di caratteristiche prestazionali equivalenti a quelle delle corrispondenti materie prime in assenza di pericolosità per l`ambiente.
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