Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004, n.27 è pubblicato il decreto 15 luglio 2003, n.388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell`articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni””.
L`iter del provvedimento è stato piuttosto laborioso principalmente per il fatto che, nella sua stesura iniziale, esso prevedeva, a carico delle imprese, oneri economici per sostenere il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Ovviamente contro tale ipotesi le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro hanno svolto le azioni di competenza e nel testo approvato non rimane alcuna traccia di quanto sopra accennato.
Premesso che le nuove norme entreranno in vigore il 3 agosto 2004 e che, prima di tale data, sarà nostra cura sollecitare al Ministro della Sanità eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, presentiamo nel seguito una sintesi del provvedimento e alcune indicazioni valide per il settore delle costruzioni.
Art.1 Classificazione delle aziende
Le aziende ovvero le unità produttive (intendendosi come tali non i singoli cantieri ma solo quelli dotati di autonomia finanziaria e tecnica funzionale e cioè rispondenti alla definizione di cui alla lettera i) dell`art.2 del D.Lgs n.626/94 e s.m.i), sono suddivise in tre grandi gruppi:
Gruppo A di cui fanno parte, fra l`altro:
§ le aziende o unità produttive esercenti lavori in sotterraneo, così come definiti dal DPR n.320/56, e ciò a prescindere dal numero di dipendenti;
§ le aziende o unità produttive esercenti attività minerarie, così come definite dal D.Lgs n.624/96 e ciò a prescindere dal numero di dipendenti;
§ le aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori dipendenti appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
A tal proposito va segnalato che le statistiche INAIL più recenti (peraltro relative al triennio 1998 – 2000) mostrano, per le attività di costruzione (codici tariffari 31,32,33,34,35 e36) indici infortunistici di inabilità permanente a livello nazionale sempre superiori a 4.
La norma comunque prevede espressamente che si faccia riferimento alle statistiche nazionali “relative al triennio precedente aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno”” e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale: visto l`andamento decrescente degli indici di frequenza degli infortuni riscontrato negli ultimi anni, non si può escludere che uno o più indici dei codici tariffari interessanti le costruzioni siano scesi al di sotto della soglia fissata dal decreto e di tale eventualità si darà notizia non appena dati più recenti verranno pubblicati in G.U.
Per il momento è prudente valutare l`indice infortunistico di inabilità permanente nel settore delle costruzioni superiore a 4;
§ le aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto della agricoltura.
Gruppo B di cui fanno parte le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C di cui fanno parte le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori dipendenti che non rientrano nel gruppo A.
Per le aziende o unità produttive del gruppo A è prevista apposita comunicazione alla ASL competente per il territorio in cui si svolge l`attività lavorativa.
Dalla lettera del provvedimento apparirebbe che tale comunicazione debba essere fatta, cantiere per cantiere, alle singole ASL in cui il singolo cantiere è operante; peraltro, viste le finalità della norma (raccordo col servizio di emergenza del Servizio sanitario nazionale che opera su base regionale) non è escluso che, a livello regionale, possano essere fissate modalità di comunicazione semplificate (per es. comunicazione alla ASL in cui ha sede l`azienda) che potranno essere sollecitate anche a livello locale.
Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B deve essere presente una cassetta di pronto soccorso con la dotazione minima indicata nell`allegato 1, tale dotazione minima potrà essere integrata su indicazione del medico competente o del sistema di emergenza sanitaria del SSN.
Deve essere inoltre presente un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN ( è sufficiente un cellulare con cui chiamare il 118).
Nelle aziende o unità produttive del gruppo C e nei singoli cantieri (luoghi isolati diversi dalla sede aziendale) è necessaria la presenza del pacchetto di medicazione (vedi, per il contenuto minimo, l`allegato 2) e del mezzo di comunicazione di cui sopra.
Infine, nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, “deve garantire il raccordo tra il servizio di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza sanitaria del SSN“. Sulle modalità per garantire tale raccordo il decreto non dà alcuna indicazione: eventuali notizie in merito verranno trasmesse non appena disponibili.
Art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
I tempi minimi (16 ore per le aziende di gruppo A e 12 ore per le aziende di tipo B e C) e i contenuti dei corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso sono indicati negli allegati 3 e 4 del decreto.
Sono ritenuti validi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto (3 agosto 2004).
Si segnala che la norma, non fissando limiti per la validità dei corsi frequentati prima dell`entrata in vigore del decreto, sembra implicitamente ammettere che modesti scostamenti in termini di tempi minimi e di contenuti rispetto a quelli ora fissati siano ampiamente ammissibili.
Infine l`articolo prevede che, a cadenza triennale, la formazione sia ripetuta almeno per quando attiene alle capacità di intervento pratico.
La norma non fissa le caratteristiche dei corsi di richiamo triennali: in assenza di indicazioni si ritiene consigliabile di sentire in merito il medico competente.
Quanto alla tempistica di effettuazione dei corsi di richiamo per coloro che abbiano già frequentato il corso di base prima dell`entrata in vigore delle norme, il termine ultimo per l`effettuazione del corso, secondo una prima interpretazione fornita dal Ministero della Sanità, scade il 3 agosto 2007.
Art. 4 Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
Evidentemente tali attrezzature ( p.es: barelle, respiratori, etc.) sono legati ai rischi specifici presenti nell`azienda o nell`unità produttiva e per la loro individuazione è essenziale la collaborazione tra il datore di lavoro e il medico competente.
Art. 5 Abrogazioni
Il D.M. 28.07.58 ( e non 02.07.58 come erroneamente riportato sulla G.U.) “ Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali”” è abrogato, in quanto sostituito dagli allegati 1 e 2 della nuova norma.
Art. 6 Entrata in vigore
Il provvedimento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U. e quindi il 03.08.2004.
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