I Comuni non possono deliberare aliquote ICI differenziate solo per alcune categorie di immobili utilizzati a scopo diverso da quello abitativo.
Così si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, con la Decisione 10 febbraio 2004, n. 485.
In particolare, in virtù di quanto disposto dall`art.6 del D.Lgs. 504/1992, il Consiglio ha ritenuto non legittima una delibera comunale che aveva previsto l`applicazione dell`aliquota massima del 7 per mille ai soli fabbricati classificati nella categoria catastale D/1 (opifici).
Come noto, l`art.6 del D.Lgs. 504/1992 concede ai Comuni la facoltà di deliberare aliquote ICI diversificate, entro la misura compresa tra il 4 ed il 7 per mille, per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all`abitazione principale o per gli alloggi non locati.
Tale potestà comunale, a parere del Consiglio, deve intendersi limitata alla possibilità di differenziare le aliquote d`imposta per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e non solo per alcuni di essi, classificati in determinate categorie catastali.
Una diversa e più estensiva interpretazione della normativa statale comporterebbe, infatti, un potere libero da parte dei Comuni di fissare aliquote diverse per le varie tipologie di immobili destinati ad usi diversi da quelli abitativi (uffici o studi privati, negozi, magazzini e depositi, laboratori artigiani, impianti sportivi, stabilimenti di cura, termali o balneari, parcheggi, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito, scuole, residenze non abitative etc.), senza alcuna indicazione a livello di legislazione nazionale dei criteri e dei presupposti di fatto per procedere a tale imposizione in modo differenziato.
In tal ambito, il Consiglio ha precisato che spetta al solo legislatore nazionale il potere di fissare gli elementi essenziali dell`imposta (presupposto, base imponibile, soggetti obbligati ed indici di capacità contributiva), mentre ai Comuni possono essere riconosciuti poteri regolamentari meramente attuativi delle disposizioni nazionali ed, in alcuni casi, anche poteri di definire le aliquote del tributo, solo, però, nel rispetto dei limiti e delle modalità puntualmente stabilite dal legislatore statale.
Devono, quindi, considerarsi illegittime le delibere comunali che stabiliscano l`applicazione di una differente aliquota dell`ICI solo per determinate categorie di immobili diversi da quelli ad uso abitativo, tenuto conto che nel D.Lgs. 504/1992 manca un`esplicita previsione in tal senso.
Contrariamente può ritenersi conforme alle disposizioni nazionali la previsione, da parte del Comune, di aliquote d`imposta differenziate (comunque comprese tra il 4 ed il 7 per mille) per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all`abitazione principale o per gli alloggi non locati.
3987-Decisione 10 febbraio 2004, n. 485.pdfApri