Con l`introduzione dal 1° gennaio 2004 della nuova Imposta sul Reddito delle Società (IRES, che ha sostituito l`IRPEG) sono entrati in vigore nel nostro Ordinamento tributario alcuni nuovi istituti, mutuati dall`esperienza di altri Paesi dell`Unione Europea, tra cui è sicuramente da evidenziare il nuovo regime della cosiddetta “participation exemption“, ossia dell`esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate nell`esercizio d`impresa a seguito della cessione di partecipazioni societarie, al ricorrere di determinate condizioni (art.87 del nuovo TUIR – DPR 917/1986, così come modificato dal D.Lgs. 344/2003).
L`ANCE ha seguito con particolare attenzione l`iter di approvazione del nuovo istituto sin dalla diffusione della prima bozza di schema di decreto delegato, culminato poi con l`emanazione del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che ha introdotto in via definitiva la nuova Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e con questa, tra l`altro, il regime della “participation exemption“.
Come verrà evidenziato più avanti, infatti, il regime di esenzione non trova applicazione nel caso di cessione di partecipazioni in società che hanno il patrimonio prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli destinati alla vendita (quindi facenti parte del magazzino) e da quelli utilizzati direttamente nell`esercizio dell`attività (art.87, comma 1, lett.d, del nuovo TUIR – DPR 917/1986, così come modificato dal D.Lgs. 344/2003).
La specificazione a livello normativo, assente nella precedente versione in bozza del decreto delegato, in ordine al fatto che la prevalente presenza di beni immobili nel patrimonio della partecipata deve essere verificato non tenendo conto degli immobili destinati alla vendita, rende oggi chiaramente applicabile, come auspicato dall`ANCE, il regime dell`esenzione alle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di costruzioni. La mancata specificazione a livello normativo di tale circostanza avrebbe potuto, invece, rendere di fatto inapplicabile il regime agevolativo alla cessione di partecipazioni nelle imprese edili (tenuto conto che queste ultime hanno il patrimonio costituito in prevalenza da beni immobili, più che altro destinati alla vendita e quindi facenti parte del magazzino), potendo, quindi, disincentivare l`investimento di terzi nel capitale delle stesse.
Resta, invece, il problema delle partecipazioni in società di gestione immobiliare, la cui cessione non dà luogo a plusvalenze esenti da imposizione.
Il nuovo istituto della “participation exemption“ consiste:
Ø nell`esenzione totale da imposizione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, quando realizzate da società di capitali ed enti commerciali (soggetti IRES); art.87, nuovo TUIR. Parallelamente al regime di esenzione, è prevista l`indeducibilità delle minusvalenze realizzate o iscritte relative alle medesime partecipazioni (art.101, comma 1, nuovo TUIR);
Ø nell`esenzione nella misura del 60% (quindi, imponibilità per il 40%) delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie, quando realizzate nell`esercizio di attività d`impresa da società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF esercenti attività commerciale; art.58, comma 2, nuovo TUIR). Conseguentemente risultano indeducibili nella stessa misura del 60% le minusvalenze relative alle medesime partecipazioni (art.64, comma 1, nuovo TUIR).
Evidente appare, al riguardo, lo “svantaggio”” fiscale per le società di persone e per le imprese individuali (strutture molto diffuse tra le associate); svantaggio che si ritiene debba essere attentamente valutato nelle future scelte strategiche delle imprese.
In entrambi i casi, per poter applicare il regime agevolativo devono essere soddisfatti determinati requisiti stabiliti dall`art.87 del nuovo TUIR, in assenza dei quali le plusvalenze verranno tassate per intero, come evidenziato più avanti.
Di seguito, vengono analizzate le modalità applicative della “participation exemption“ (plusvalenze realizzate nell`esercizio d`impresa), mentre nell`ultima parte del presente documento verrà evidenziato, per completezza, il nuovo regime fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie realizzate da persone fisiche non esercenti attività d`impresa (come redditi diversi).
Indice
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1. Requisiti di applicabilità della participation exemption
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1.1Plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali (soggetti IRES)
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1.2Plusvalenze realizzate da soggetti esercenti attività commerciale (soggetti IRPEF/IRE)
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1.3Decorrenza e regime transitorio
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2. Tassazione delle plusvalenze in assenza dei requisiti della participation exemption
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3. Plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attività commerciale
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1. Requisiti di applicabilità della participation exemption
Come detto, la possibilità di fruire del regime agevolativo è legata al soddisfacimento di determinati requisiti, stabiliti espressamente dall`art.87 (per l`esenzione totale delle plusvalenze realizzate da società di capitali e enti commerciali) e, con rimando a quest`ultimo, dall`art.58 del nuovo TUIR (esenzione del 60% per le plusvalenze conseguite da società di persone e dagli imprenditori individuali nell`ambito dell`esercizio dell`attività di impresa).
Prima di analizzare le specifiche condizioni di applicabilità della “participation exemption“, è bene precisareinnanzi tutto che, ai sensi degli artt.86 e 87 del nuovo TUIR, può generare plusvalenza esente da imposizione:
Ø la cessione a titolo oneroso[1]
Ø il risarcimento, anche in forma assicurativa1;
Ø l`assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all`esercizio dell`impresa[2]
di azioni o quote di partecipazione (anche non rappresentate da titoli) in società di persone ed equiparate (escluse le società semplici ed equiparate), in società di capitali, in enti pubblici o privati, residenti o non residenti in Italia, che svolgono attività commerciale.
Allo stesso modo, rientrano nel regime agevolativo anche le plusvalenze relative agli strumenti finanziari assimilati alle azioni (ai sensi dell`art.44 del nuovo TUIR), ossia quelli la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o dell`affare in relazione al quale sono stati emessi, nonchè le plusvalenze derivanti dai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cointeressenza agli utili, quando sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all`art.109, comma 9, lett.b, nuovo TUIR).
Ciò precisato, l`applicabilità del regime della “participation exemption“ richiede la verifica dei seguenti requisiti:
a) possesso ininterrotto per almeno un anno della partecipazione;
b) iscrizione in bilancio della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
d) svolgimento di un`attività commerciale da parte della società partecipata.
a) Possesso per almeno un anno della partecipazione
L`art.87, comma 1, lett.a) del nuovo TUIR (DPR 917/1986, così come modificato dal D.Lgs. 344/2003) prevede, tra le condizioni di applicabilità del regime di esenzione, che la partecipazione risulti posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello in cui avviene la cessione.
Ciò implica che se, ad esempio, viene ceduta una quota di partecipazione il 20 maggio 2005, ai fini dell`esenzione della plusvalenza realizzata, è necessario che il possesso della stessa risulti a partire dal 1° maggio 2004.
La stessa disposizione normativa prevede, inoltre, che si presumono cedute per prime le azioni o le quote acquisite in data più recente (c.d. criterio LIFO). Come precisato nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 344/2003, tale presunzione di cessione opera solo nel caso di acquisto di una medesima partecipazione effettuato in più “tranche””, qualora uno o più di tali acquisti non soddisfino la condizione minima di possesso richiesta dalla norma.
Diversamente, se tutti gli acquisti dovessero soddisfare il requisito del possesso, l`impresa è libera di individuare il costo di acquisto della partecipazione da contrapporre al valore di realizzo, utilizzando il criterio di valutazione prescelto (es. FIFO, per il quale si considerano cedute per prime le azioni o le quote acquisite in data meno recente), non essendovi l`obbligo di rispettare il criterio del LIFO.
Esempi
Caso 1
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Þ aprile 2004: acquisto quota di partecipazione nella società “Alfa”” del 20% (A)
Þ gennaio 2005: acquisto ulteriore quota di partecipazione nella medesima società del 20% (B)
Þ giugno 2005: cessione di una quota del 20%
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In questo caso, l`applicazione del criterio LIFO implica che si debba considerare ceduta la quota B, che non verifica la condizione di possesso imposta dalla norma. Di conseguenza, la plusvalenza realizzata dalla cessione della quota di partecipazione del 20% andrà interamente tassata, non potendosi applicare il regime della “participation exemption“.
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Caso 2
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Þ aprile 2004: acquisto quota di partecipazione nella società “Alfa”” del 20% (A)
Þ gennaio 2005: acquisto ulteriore quota di partecipazione nella medesima società del 10% (B)
Þ giugno 2005: cessione di una quota del 20%
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Anche in questo caso, l`applicazione del criterio LIFO implica che si debba considerare ceduta la quota B del 10% e parte (10%) della quota A. In tal modo, tenuto conto del fatto che la quota B non ha i requisiti richiesti dalla legge, mentre gli stessi sono verificati in capo alla quota A, si avrà la seguente situazione:
§ le plusvalenze relative alla cessione della quota B (10%) andranno interamente tassate, non potendosi applicare il regime della “participation exemption“;
§ le plusvalenze relative alla cessione di una parte (10%) della quota A saranno esenti da imposta.
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Caso 3
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Þ aprile 2004: acquisto quota di partecipazione nella società “Alfa”” del 20% (A)
Þ gennaio 2005: acquisto ulteriore quota di partecipazione nella medesima società del 20% (B)
Þ febbraio 2006: cessione di una quota del 30%
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In questo caso, entrambe le quote A e B soddisfano il requisito del possesso, per cui l`intera cessione della quota del 30% genera plusvalenze esenti da imposizione. In questo caso, inoltre, stante quanto affermato dalla relazione di accompagnamento al decreto istitutivo dell`IRES, le imprese potranno applicare il criterio di valutazione prescelto (es. FIFO).
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b) Iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie
Ulteriore requisito richiesto dall`art.87 del nuovo TUIR, al comma 1, lett.b), consiste nella classificazione delle partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (non è necessario che il bilancio sia anche approvato, cfr. Relazione al D.Lgs. 344/2003).
Quindi, se ad aprile 2004 viene acquistata una partecipazione che verrà poi ceduta a giugno 2005, le plusvalenze realizzate potranno godere dell`esenzione da imposizione nel caso in cui (fermi restando gli altri requisiti) la medesima partecipazione risulti iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio 2004.
è bene evidenziare che la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 344/2003 ritiene irrilevanti le successive riclassificazioni delle medesime partecipazioni nell`Attivo circolante. Sulla base di tale interpretazione, può generare plusvalenza esente la cessione di una partecipazione iscritta nel bilancio chiuso durante il primo periodo di possesso tra le immobilizzazioni e poi riclassificata nei bilanci successivi nell`Attivo circolante.
Diversamente, l`iscrizione tra l`Attivo circolante nel primo bilancio preclude l`applicazione della “participation exemption“, anche se successivamente la medesima partecipazione venga iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.
Tenuto conto, inoltre, che al momento dell`entrata in vigore del nuovo regime di esenzione l`impresa poteva già detenere, da diverso tempo, azioni o quote di partecipazioni, per cui sarebbero sorte diverse difficoltà nella verifica dell`iscrizione delle stesse come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio chiuso durante il primo periodo di possesso, l`art.4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 344/2003 ha introdotto una norma per gestire il periodo transitorio.
In particolare, viene previsto che il requisito di cui sopra possa ritenersi soddisfatto se:
Ø le partecipazioni acquisite prima del primo periodo d`imposta anteriore alla riforma (quindi al 2003, in caso di esercizio coincidente con l`anno solare) risultino iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d`imposta precedente quello di entrata in vigore del regime di esenzione (quindi al 2002, in caso di esercizio coincidente con l`anno solare).
Quindi, supponendo il periodo d`imposta coincidente con l`anno solare, possono godere dell`esenzione le plusvalenze relative a partecipazioni acquisite prima del 2003, se le stesse risultino iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al 2002 (naturalmente in presenza anche di tutte le altre condizioni);
Ø le partecipazioni acquisite nel 2003 risultino iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al 2003.
Schema di sintesi: Requisito dell`iscrizione della partecipazione tra le Immobilizzazioni finanziarie (periodo d`imposta coincidente con l`anno solare)
Periodo transitorio
Partecipazioni acquisite prima del 2003
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Periodo transitorio
Partecipazioni acquisite nel 2003
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Regola generale
Partecipazioni acquisite dal 2004
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Iscrizione tra le Immobilizzazioni nel bilancio relativo al 2002
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Iscrizione tra le Immobilizzazioni nel bilancio relativo al 2003
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Iscrizione tra le Immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
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c) Residenza fiscale della società partecipata
Altro requisito richiesto per l`applicazione del regime di favore è relativo alla residenza fiscale della società partecipata. Ai sensi dell`art.87, comma 1, lett.c), infatti, quest`ultima non deve risiedere in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come individuati da apposito decreto ministeriale, di cui all`art.167, comma 4 del nuovo TUIR.
Tuttavia, nel caso in cui la partecipata risieda in uno di questi Stati o territori è possibile esperire un`istanza di interpello, secondo le modalità stabilite dall`art.167, comma 5, lett.b), del nuovo TUIR, con la quale si dimostri che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall`inizio del periodo di possesso, l`effetto di localizzare i redditi in luoghi dove vigono sistemi tributari privilegiati. Al riguardo, la Relazione che accompagna il decreto istitutivo dell`IRES (D.Lgs. 344/2003) ha precisato che tale dimostrazione può essere effettuata sia da coloro che detengono il controllo o il collegamento della partecipazione, sia da coloro che detengono partecipazioni diverse da queste ultime, ossia prive del controllo o del collegamento.
In ogni caso, il requisito della residenza fiscale della partecipata al di fuori dei territori a fiscalità privilegiata deve sussistere sin dal terzo periodo d`imposta precedente quello di realizzo della plusvalenza (art.87, comma 2, nuovo TUIR).
d) Esercizio da parte della partecipata di un`impresa commerciale
Ultima condizione di applicabilità è quella disposta dall`art.87, comma 1, lett.d) del nuovo TUIR, consistente nell`esercizio da parte della società partecipata di un`impresa commerciale, ai sensi dell`art.55 del nuovo TUIR.
Anche in tal caso, tale requisito deve sussistere sin dal terzo periodo d`imposta precedente quello di realizzo della plusvalenza (art.87, comma 2, nuovo TUIR).
Come evidenziato in premessa, la norma pone una presunzione assoluta (per la quale non è ammessa prova contraria) di “non commercialita””` dell`attività svolta da quelle società il cui valore del patrimonio sia prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l`attività (ossia dagli immobili, costituenti “beni merce””) e dagli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell`esercizio d`impresa (ossia dagli immobili strumentali). Al riguardo, si considerano utilizzati nell`attività gli immobili concessi in locazione finanziaria ed i terreni su cui è svolta l`attività agricola.
L`attuale formulazione normativa, fortemente voluta dall`ANCE, fa quindi espressamente salve le partecipazioni detenute in società di costruzioni, tenuto conto che le stesse hanno il patrimonio costituito in prevalenza da immobili costruiti per la vendita.
Permane, tuttavia, il problema per le società di gestione immobiliare, la cui attività, in base alla richiamata presunzione normativa, non è considerata commerciale ai fini dell`applicazione della “participation exemption“. Ciò implica che le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni detenute in queste società non possono godere dell`esenzione da imposizione.
Tale esclusione appare fortemente discriminante per l`attività di gestione immobiliare in genere, poichè non viene ad operarsi nessuna distinzione tra le cosiddette “società di comodo””, o non operative, costituite da soggetti non esercenti attività commerciale al solo fine di fruire del regime fiscale proprio degli immobili commerciali (detrazione IVA, deducibilità dei costi), rispetto alla vera e propria attività di gestione di patrimoni immobiliari che genera pur sempre reddito d`impresa.
Comunque, essendo l`esclusione dall`esenzione subordinata al fatto che il valore del patrimonio debba essere “prevalentemente”” costituito da immobili diversi dai beni merce e da quelli strumentali, si ritiene possano in molti casi rientrare nel regime agevolativo le plusvalenze relative a partecipazioni in società che svolgono attività mista di costruzione e gestione (fattispecie frequentemente ricorrente tra le imprese associate).
In ogni caso, la Relazione di accompagnamento al decreto istitutivo dell`IRES specifica che, ai fini della verifica di questo requisito, il “valore del patrimonio”” da considerare non è quello contabile, bensì il valore corrente dello stesso. Pertanto, il confronto da effettuare è tra il valore degli immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l`attività d`impresa e dai fabbricati utilizzati direttamente nell`attività ed il valore dell`intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti.
1.1 Plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali – Esenzione totale
Soddisfatti tutti i requisiti sino ad ora illustrati, le plusvalenze relative a partecipazioni societarie, realizzate in regime d`impresa, possono godere dell`esenzione da imposta.
In particolare, l`esenzione è totale per le plusvalenze realizzate dai seguenti soggetti IRES:
Ø Società di capitali residenti (art.73, comma 1, lett.a, nuovo TUIR): Società per azioni; Società in accomandita per azioni; Società a responsabilità limitata; Società cooperative; Società di mutua assicurazione;
Ø Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali, tra i quali rientrano anche le associazioni non riconosciute ed i consorzi (art.73, commi 1, lett.b e 2, nuovo TUIR);
Ø Società ed Enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia (art.152, comma 1, nuovo TUIR).
Parallelamente, le eventuali minusvalenze realizzate o iscritte (ossia derivanti da svalutazioni[3]), se relative a partecipazioni che posseggono i requisiti evidenziati, risultano completamente indeducibili (art.101, comma 1, nuovo TUIR).
1.2 Plusvalenze realizzate da soggetti esercenti attività commerciale – Esenzione parziale
Le plusvalenze relative a partecipazioni in possesso dei requisiti precedentemente evidenziati, realizzate nell`esercizio di attività d`impresa da società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF esercenti attività commerciale), fruiscono dell`esenzione nella misura del 60%, risultando quindi soggette ad imposta (IRPEF con l`aliquota marginale del contribuente) per il restante 40% del relativo ammontare (art.58, comma 2, nuovo TUIR).
Conseguentemente risultano indeducibili nella stessa misura del 60% le minusvalenze realizzate mediante cessione delle stesse partecipazioni (art.64, comma 1, nuovo TUIR).
Quadro di sintesi
Plusvalenze realizzate da soggetti esercenti attività commerciale (reddito d`impresa)
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Verifica dei requisiti art.87 nuovo TUIR:
Ø Possesso della partecipazione per almeno un anno;
Ø Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie;
Ø Residenza della partecipata in territori a fiscalità non privilegiata;
Ø Svolgimento di un`attività commerciale da parte della partecipata
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Imprese soggette all`IRES
(società di capitali ed enti commerciali)
Þ Esenzione totale delle plusvalenze
Þ Indeducibilità delle minusvalenze
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Imprese soggette all`IRPEF/IRE
(società di persone ed imprenditori individuali)
Þ Esenzione del 60% delle plusvalenze
Þ Indeducibilità del 60% delle minusvalenze
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1.3 Decorrenza e regime transitorio
Il regime della “participation exemption“, così come in generale le norme che regolano l`IRES, entra in vigore dal periodo d`imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art.4, comma 1, D.Lgs. 344/2003).
Tuttavia, l`art.4, comma 1, lett.c) e d) del D.Lgs. 344/2003 ha introdotto delle norme per gestire il periodo transitorio, stabilendo in sostanza che le plusvalenze realizzate nel 2004 e nel 2005 non possono godere dell`esenzione (totale o parziale) sino a concorrenza delle eventuali svalutazioni, relative alle medesime partecipazioni, dedotte nel 2002 e nel 2003.
Allo stesso modo, le minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2005, sono deducibili solo fino a concorrenza delle eventuali svalutazioni relative alle stesse azioni o quote, riprese a tassazione nel 2002 e/o nel 2003.
2. Tassazione delle plusvalenze in assenza dei requisiti della participation exemption
Quando anche uno solo dei requisiti richiesti per l`esenzione non dovesse essere soddisfatto (ad esempio in caso di cessione di partecipazioni in società di gestione immobiliare), le plusvalenze societarie realizzate in regime d`impresa dovranno essere assoggettate a tassazione per intero, come era previsto in generale precedentemente all`entrata in vigore della riforma.
Quindi, le plusvalenze verranno in tal caso tassate:
Ø interamente nell`esercizio in cui sono realizzate
Ø oppure, a scelta del contribuente, se le partecipazioni sono state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nell`esercizio in cui sono realizzate e nei successivi non oltre il quarto. Per le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, la ripartizione in cinque esercizi è possibile solo se le stesse siano state iscritte come tali negli ultimi tre bilanci (art.86, comma 4, nuovo TUIR).
La scelta di ripartire la plusvalenza soggetta a tassazione in cinque esercizi deve risultare dalla dichiarazione dei redditi, altrimenti la stessa verrà tassata interamente nell`esercizio in cui è stata realizzata (art.86, comma 4, nuovo TUIR).
L`assenza dei requisiti richiesti per fruire dell`esenzione, con la conseguente imponibilità totale delle plusvalenze, rende interamente deducibili le eventuali minusvalenze realizzate, relative alle stesse partecipazioni.
3. plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attività commerciale
Per individuare il regime impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attività commerciale (persone fisiche non imprenditori ed Enti non commerciali), si deve distinguere, come avveniva prima della riforma, tra partecipazioni qualificate e non qualificate (partecipazione qualificata = quella che attribuisce un diritto di voto in Assemblea superiore al 2% se la partecipata è quotata o al 20% se non è quotata; oppure è qualificata la partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25% a seconda se la partecipata sia o meno quotata).
In particolare:
Ø le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni non qualificate sono assoggettate, come avveniva anche prima della riforma, ad un`imposta sostitutiva del 12.50% da applicarsi all`ammontare complessivo delle stesse, al netto di eventuali minusvalenze realizzate nel medesimo periodo d`imposta (sempre a seguito di cessione di partecipazioni non qualificate), così come previsto dall`art.5, comma 2, DLgs.461/1997;
Ø le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate concorrono, come redditi diversi (art.67, comma 1, lett.c, nuovo TUIR), alla formazione dell`imponibile complessivo da assoggettare ad imposta (IRPEF con aliquota marginale per le persone fisiche e IRES con aliquota del 33% per gli Enti non commerciali), in misura pari al 40% del relativo ammontare.
Il nuovo regime impositivo si applica alle plusvalenze “incassate”” (criterio di cassa) a partire dal 1° gennaio 2004, anche se la cessione è stata realizzata in anni precedenti (cfr. Relazione governativa al D.Lgs. 344/2003).
[1] In questo caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato (art.86, comma 2, nuovo TUIR).
[2] In questa ipotesi la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato (art.86, comma 3, nuovo TUIR).
[3] In realtà le minusvalenze iscritte risultano con l’entrata in vigore dell’IRES sempre indeducibili, quindi anche se relative a partecipazioni che non posseggono i requisiti per la “participazioni exemption”. L’art.94, comma 4 del nuovo TUIR, infatti, prevede la possibilità di dedurre svalutazioni (art.92, comma 5) solo nell’ambito della valutazione dei titoli obbligazionari (di cui all’art.85, comma 1, lett.e) del nuovo TUIR).
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