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Disponibile la Guida ANCE alla compilazione dello Studio di settore per l'edilizia, SG69U, che evidenzia le principali novita' di quest'anno e contiene indicazioni integrative rispetto alle istruzioni ministeriali.

Archivio, Stampa

Studio di settore per l`edilizia SG69U – Modelli e Guida alla compilazione

10 Giugno 2004
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Sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) sono disponibili le versioni definitive dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di settore (approvati con Provvedimento del 13 aprile 2004 e pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 97 alla G.U. n. 121 del 25 maggio 2004), che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi e, quindi, da trasmettere in via telematica unitamente all`UNICO 2004.
Tra questi è presente il modello SG69U che, come noto, costituisce il nuovo studio di settore per l`edilizia, in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro.
Dal periodo d`imposta 2002, è infatti venuta meno la sperimentalità che, fino a tutto il 2001, ha consentito l`applicazione degli studi in maniera completa solo per le imprese e per le società con ricavi ed incrementi delle rimanenze non superiori a 2.000.000.000 di lire.
Al riguardo, si ricorda che la sperimentalità, che ha caratterizzato il periodo 1999-2001 per le imprese con ricavi ed incrementi di rimanenze superiori ai 2.000.000.000 di lire, comporta che l`accertamento riguardante i citati periodi d`imposta non può essere eseguito utilizzando direttamente gli studi di settore. I risultati derivanti dall`applicazione di questi ultimi, in termini di congruità dei ricavi e di coerenza economica degli indici, possono costituire solo uno strumento di ausilio per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell`Amministrazione finanziaria (cfr., tra l`altro, C.M. n .21/E del 7 giugno 2004).
Come precisato, inoltre, nella Circolare ministeriale n. 39/E del 17 luglio 2003 (cfr. Studi di Settore periodo d`imposta 2002 – Ulteriori istruzioni ministeriali del 23 luglio 2003), in caso di accertamenti riguardanti i periodi d`imposta precedenti al 2002, in sede di contraddittorio, il contribuente può far valere le risultanze del nuovo studio SG69U per giustificare lo scostamento tra l`ammontare dei ricavi dichiarati e quelli risultanti dall`applicazione dei precedenti studi di settore per l`edilizia. Viceversa, le risultanze dello studio SG69U non possono essere utilizzate per gli accertamenti riguardanti i periodi d`imposta precedenti il 2002, nell`ipotesi in cui il contribuente risulti congruo (o si sia adeguato) rispetto ai precedenti studi (GERICO 2000, 2001, 2002).
Le novità di quest`anno
Come già evidenziato negli Studi di Settore – In corso di approvazione i Modelli per la comunicazione dei dati del 27 aprile 2004, le novità più rilevanti per l`applicazione dello studio SG69U 2004 (relativo al periodo d`imposta 2003) concernono l`adeguamento, in sede di dichiarazione dei redditi, dei ricavi dichiarati a quelli stimati come congrui dal medesimo studio di settore, nonchè la nuova classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, da utilizzare già con riferimento ai modelli di quest`anno.
In particolare, l`applicazione completa dello studio SG69U sin dal 2002 comporta che, dal periodo d`imposta 2003, viene meno la possibilità di adeguamento “gratuito”” (senza sanzioni nè interessi) dei ricavi dichiarati a quelli risultanti dagli studi di settore (che era stata prevista per il 2001 ed il 2002 dall`art. 9, commi 12-13, della legge 448/2001 – Finanziaria 2002), con il consequenziale ritorno alla “regola generale””, stabilita dall`art. 2 del D.P.R. 195/1999, per la quale l`adeguamento senza sanzioni e interessi è possibile, ai fini IVA, solo per il primo periodo d`imposta di applicazione degli studi o della relativa revisione (che per l`SG69U è stato appunto il 2002).
Per l`adeguamento, effettuato nell`UNICO 2004, dei ricavi relativi al periodo d`imposta 2003 valgono, quindi, le precisazioni fornite in passato dall`Agenzia delle Entrate (R.M. 24 aprile 2001 n.52/E e C.M. 13 giugno 2001 n.54/E), stanti le quali:
Ø ai fini delle imposte sul reddito e dell`IRAP, l`adeguamento rileva per la determinazione della relativa base imponibile, senza che sia applicabile alcuna sanzione;
Ø ai fini dell`IVA, invece, si applica la sanzione del 30% (art.13, D.Lgs. 471/1997) nei casi in cui l`adeguamento abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento del tributo.
Resta fermo che l`adeguamento in dichiarazione preclude l`attività di accertamento basata sugli studi di settore.
Come già evidenziato, un`ulteriore novità è relativa alla nuova classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, che in generale va utilizzata per gli atti e le dichiarazioni da presentare all`Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004. Si ricorda che, in ogni caso, la modifica del codice attività derivante dall`applicazione della nuova classificazione non comporta l`obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati, ai sensi dell`art.35, comma 3, del D.P.R. 633/1972.
Tenuto conto dei nuovi codici, quindi, il modello SG69U deve essere compilato da tutti coloro che svolgono in modo prevalente una delle
seguenti attività:

45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 – Lavori di ingegneria civile
45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione

Come evidenziato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello, il contribuente che riscontri un errore nella classificazione della propria attività e non abbia assolto all`obbligo di dichiarazione di variazione dell`attività, può indicare il codice della prevalente attività esercitata, senza incorrere nell`irrogazione di sanzioni, purchè provveda anche ad effettuare la comunicazione della variazione dati agli uffici locali dell`Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione dell`UNICO 2004.
Si ricorda, infine, che l`omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore comporta l`irrogazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ridotta ad 1/5 del minimo se la presentazione avviene entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo.
compilazione del modello – indicazioni generali
Per quanto concerne la compilazione dell`SG69U, si richiama l`attenzione sui seguenti punti generali, contenuti nelle istruzioni al suddetto modello, rimandando un esame più dettagliato delle diverse voci alla Guida ANCE fornita in allegato alla presente circolare:
1. le norme richiamate nelle istruzioni, relative al TUIR (DPR 917/1986), fanno riferimento alla formulazione dello stesso vigente sino al 31 dicembre 2003, ossia anteriormente all`entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003 che, come noto, ha istituito dal 1° gennaio 2004 la nuova imposta sul reddito delle società (IRES). Allo stesso modo, la Guida ANCE alla compilazione del modello, fornita in allegato, fa riferimento alle norme del DPR 917/1986 vigenti prima della riforma;
2. sono esclusi dall`applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze superiori a Euro 5.164.569.
Ai fini della verifica del limite di esclusione dall`applicazione degli studi di settore, i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir (attualmente, artt. 92 e 93 del D.P.R. 917/1986 risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 344/2003) ;
3. i contribuenti con periodo d`imposta non coincidente con l`anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d`imposta;
4. il riferimento alle “spese sostenute””, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l`attività d`impresa, è quello di competenza;
5. i dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F e X devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall`applicazione di disposizioni tributarie;
6. inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO. 2004, anch`esso disponibile sul sito Internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (per l`edilizia, gli indici di coerenza sono valore aggiunto per addetto e la redditività) che caratterizzano l`attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche similari.
Si invia in allegato una Guida ANCE alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.

4717-GuidaANCEModelli-ALL2.pdfApri

4717-Modello SG69U-ALL1.pdfApri
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