Legittima la variazione in diminuzione dal 20% al 10% delle fatture emesse dal 1° gennaio 2004 al 27 febbraio 2004. Anche se in ritardo, l`Agenzia delle Entrate ha fornito le attese istruzioni sulla procedura da adottarsi dalle imprese per la restituzione della maggiore IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Con la Circolare 21 giugno 2004, n. 28/E l`Agenzia precisa che:
· l`art. 23-bis, comma 1, lett. c), del d. l. n. 355/03, stabilisce la proroga per gli anni 2004 e 2005 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative alle prestazioni di cui all`art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004;
· la norma da ultimo citata, introdotta nel d.l. n. 355/03 dalla legge di conversione n. 47/2004, pubblicata nella G. U. n. 48 del 27 febbraio 2004, fa espresso riferimento alle “prestazioni…fatturate dal 1° gennaio 2004“, l`efficacia della stessa può estendersi, pertanto, anche ai lavori per i quali le fatture siano state emesse nel periodo dal 1° gennaio al 27 febbraio 2004;
· in relazione a tali operazioni, il soggetto realizzatore dei lavori ha la facoltà (e non l`obbligo) di rettificare l`originaria fatturazione ai sensi dell`art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In tale ipotesi, attraverso l`emissione di una nota di accredito, l`impresa che ha eseguito i lavori può restituire al committente la somma corrispondente alla differenza tra l`imposta originariamente pagata (20% del corrispettivo esposto in fattura) e quella minore risultante dall`applicazione dell`aliquota del 10 per cento;
· la procedura di cui al richiamato art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, può essere utilizzata anche nell`ipotesi in cui il committente dei lavori non rivesta la qualifica di soggetto d`imposta (cioè non soggetto imprenditore, ma committente privato). In merito non opera il limite temporale di un anno dell`effettuazione dell`operazione, prevista dal terzo comma del richiamato art. 26, in quanto nell`ipotesi in esame la rettifica della fatturazione non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali nè ad errori di fatturazione atteso che, al momento dell`emissione della fattura, l`imposta è stata correttamente applicata nella misura del 20 per cento.
In sostanza, la corretta procedura appare la seguente:
– emissione, da parte dell`impresa, di una nota di accredito con evidenziata l`imposta da restituire al committente;
– annotazione nel registro acquisti dell`importo così accreditato, che viene utilizzato in rettifica della detrazione dell`imposta erroneamente versata in più all`Erario.
Esempio:
|
Ø Fattura emessa il 10 febbraio 2004 per lavori di manutenzione ordinaria di un`abitazione, di cui all`art.3, comma 1, lett.a), D.P.R. 380/2001:
|
|
o Imponibile = 5.000 euro
o IVA 20% = 1.000 euro
o Totale = 6.000 euro
|
|
Ø La variazione va effettuata ai sensi dell`art.26, comma 2, D.P.R. 633/1972, con emissione di nota di accredito con evidenziata l`imposta applicata in più:
|
|
o Imponibile = 0 euro
o IVA accreditata = 500 euro
o Totale = 500 euro
|
4720-Circ 28-E 21 giugno 2004 All1.pdfApri