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Chiarimenti ed istruzioni operative sulle modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2003. Queste nella Circolare n. 27/E del 16 giugno 2004

Archivio, Fiscalità e incentivi

Studi di Settore – Periodo d`imposta 2003 – Istruzioni ministeriali

7 Luglio 2004
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  • Fiscalità e incentivi
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Con la Circolare 16 giugno 2004 n.27/E, l`Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti e le necessarie istruzioni operative sulle modalità di compilazione dei modelli (approvati con Provvedimento del 13 aprile 2004 e pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 97 alla G.U. n. 121 del 25 maggio 2004), per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d`imposta 2003.
Questi i principali chiarimenti, relativi anche al nuovo studio di settore per l`edilizia SG69U:
Ü come già precisato nella Circolare ministeriale n. 39/E del 17 luglio 2003 (cfr. Studi di Settore periodo d`imposta 2002 – Ulteriori istruzioni ministeriali del 23 luglio 2003), viene confermato che, in caso di accertamenti riguardanti i periodi d`imposta precedenti al 2002, in sede di contraddittorio, il contribuente può far valere le risultanze del nuovo studio per giustificare lo scostamento tra l`ammontare dei ricavi dichiarati e quelli risultanti dall`applicazione dei precedenti studi di settore. A tal proposito, si ricorda che le risultanze dello studio SG69U non possono essere utilizzate per gli accertamenti riguardanti i periodi d`imposta precedenti il 2002, nell`ipotesi in cui il contribuente risulti congruo (o si sia adeguato) rispetto ai precedenti studi (GERICO 2000, 2001, 2002);
Ü per gli studi definitivamente approvati prima del 2003 (come l`SG69U, in vigore dal 2002), in relazione all`adeguamento, effettuato nell`UNICO 2004, dei ricavi relativi al periodo d`imposta 2003, valgono le precisazioni già fornite in passato dall`Agenzia delle Entrate (R.M. 24 aprile 2001 n.52/E e C.M. 13 giugno 2001 n.54/E), stanti le quali:
v è prevista la possibilità di integrare i ricavi o compensi in dichiarazione ed in questo caso le integrazioni dei maggiori ricavi o compensi alle risultanze degli studi di settore rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell`IRAP, senza che sia applicabile alcuna sanzione,
v ai fini dell`IVA, invece, si applica esclusivamente la sanzione del 30% (art.13, D.Lgs. 471/1997) nei casi in cui l`adeguamento abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento del tributo.
I termini per l`integrazione ai fini IVA sono quelli previsti per l`ultima liquidazione periodica dell`anno di riferimento e, quindi, relativamente al 2003, sono:
??16 gennaio 2004, per i contribuenti mensili;
??16 febbraio 2004, per i contribuenti trimestrali “speciali””;
??16 marzo 2004 o i termini di versamento di UNICO 2004, con aggiunta dello 0,40% mensile, per i contribuenti trimestrali “ordinari””.
In ogni caso, i contribuenti nei cui confronti sia emerso un tardivo o insufficiente pagamento a seguito dell`integrazione agli studi di settore possono avvalersi dell`istituto del ravvedimento (di cui all`art. 13 del d.lgs. 472/1997) versando, prima che la violazione sia stata constatata (entro i termini previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 13), la sanzione ridotta:
1. del 3,75 % (pari ad 1/8 della sanzione del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione,
2. decorso il trentesimo giorno, del 6% (pari a 1/5 della sanzione del 30%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall`omissione o dall`errore, unitamente agli interessi legali maturati fino al giorno del pagamento dell`imposta;
Ü i modelli relativi agli studi di settore 2004 sono stati predisposti sulla base dei nuovi codici di attività ATECOFIN 2004, la nuova classificazione delle attività economiche che in generale va utilizzata per gli atti e le dichiarazioni da presentare all`Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004. In ogni caso, la modifica del codice attività derivante dall`applicazione della nuova classificazione non comporta l`obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati, ai sensi dell`art.35, comma 3, del D.P.R. 633/1972.
Tenuto conto dei nuovi codici, in particolare per il settore delle costruzioni, il modello SG69U deve essere compilato da tutti coloro che svolgono in modo prevalente una delle seguenti attività:
45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 – Lavori di ingegneria civile
45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione
Per un approfondimento sulle specifiche modalità di compilazione del modello SG69U, si rinvia alla GUIDA ANCE allegata al documento Studio di settore per l`edilizia SG69U – Modelli e Guida alla compilazione del 10 giugno 2004.
Per quanto riguarda le attività interessate dallo studio di settore SG40U (approvato con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2003), relative ai seguenti codici di attività:
70.11.0 – Valorizzazione e promozione immobiliare,
70.12.0 – Compravendita di beni immobili,
70.20.0 – Locazione di beni immobili,
l`Amministrazione finanziaria precisa che è stata riscontrata una tendenza alla sovrastima dei ricavi a seguito dell`applicazione del software GERICO, in particolare, nei confronti delle imprese che esercitano attività di affitto di terreni per uso agricolo.
Tale circostanza deriva dalla particolare modalità di determinazione dei relativi proventi, effettuata mediante l`applicazione di tariffe d`estimo ai sensi dell`art. 90 del nuovo T.U.I.R. Per cui, in tali ipotesi, l`impresa che concede in affitto terreni per uso agricolo dovrà dichiarare, per tali redditi, solo la rendita catastale e non l`effettivo canone di locazione
Di conseguenza, in fase di accertamento, l`Agenzia invita gli uffici a considerare tale particolarità, sia nel caso in cui l`attività svolta dal contribuente consista esclusivamente nell`affitto di terreni per uso agricolo, sia nell`ipotesi in cui tale attività sia comunque compresa tra quelle svolte dal contribuente, pur non essendo l`unica.

4722-Circolare 16 giugno 2004 n.27-E.pdfApri
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