Nelle indicazioni di cui sopra si avvertiva peraltro che per agenti sensibilizzanti “non possono essere fissati valori limiti di validità generale”” e ciò in considerazione che, per ridotte percentuali di lavoratori, anche minime esposizioni possono provocare effetti allergici.
Tra i prodotti sensibilizzanti di più comune utilizzo nei cantieri è presente il cemento in quanto esso contiene cromo esavalente: secondo interpretazioni di alcune ASL tale fatto escluderebbe a priori che nei cantieri in cui si faccia uso di cemento o di prodotti che lo contengono si possa parlare di rischio moderato. Ciò comporterebbe che quasi tutti i lavoratori dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica e quindi sottoposti a test allergologico.
Vista la rilevanza del tema l`ANCE ha rivolto specifico quesito al Ministero del Lavoro segnalando, fra l`altro:
· che i metodi clinici per evidenziare predisposizioni ad allergie possono avere effetti scatenanti in presenza di allergie non ancora manifestate, e che, pertanto, non si ritiene ragionevole assoggettare a detti test clinici tutti i lavoratori esposti al cemento ed alle sostanze che lo contengono, tranne ovviamente il caso di soggetti esposti con continuità al rischio.
· Che i dati INAIL dimostrano che il fenomeno delle malattie professionali legate ad affezioni cutanee nel settore delle costruzioni (di cui le dermatosi da cemento sono solo una parte) è di modeste dimensioni e che, specie negli ultimi anni, si è ridotto drasticamente grazie al progresso tecnico e all`utilizzo sempre più generalizzato dei DPI.
· Che in base alle considerazioni suesposte si ritiene corretto, indicare alle imprese, a proposito di eventuale presenza di agenti sensibilizzanti tra i prodotti utilizzati nel ciclo lavorativo, di attenersi ai seguenti principi:
Ø sorveglianza sanitaria solo in caso di esposizione continuativa all`agente;
Ø utilizzo scrupoloso dei DPI in tutti i casi di esposizione, anche minima, e sorveglianza sanitaria immediata al primo apparire di manifestazioni allergiche;
Ø informazioni specifiche ai lavoratori.
La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota 15/0004294 dell`11.06.04 indirizzata all`ANCE, segnala quanto segue:
“Oggetto : valutazione del rischio chimico. Esposizione ad agenti sensibilizzanti. Cromo esavalente
Con riferimento alla nota n.22/A1/9 del 5 maggio 2004, si fa presente che questa Direzione generale concorda con le indicazioni fornite da codesta Associazione alle imprese di costruzione in merito all`argomento indicato in oggetto””.