Con tre diverse Risoluzioni, tutte del 30 luglio 2004, l`Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all`art. 8 della legge 388/2000 e successive modificazioni.
In particolare, le precisazioni riguardano: la decadenza dall`agevolazione in caso di liquidazione della società beneficiaria, le conseguenze derivanti dalla modifica del luogo nel quale andranno a realizzarsi gli investimenti agevolati rispetto a quanto esposto nell`istanza e l`inapplicabilità del beneficio nell`ipotesi di realizzazione di investimenti diversi da quelli indicati nella richiesta di ammissione.
Questi, in sintesi, i chiarimenti ministeriali:
1. Liquidazione della società beneficiaria – R.M. n. 100/E del 30 luglio 2004.
La liquidazione della società beneficiaria del credito d`imposta può comportare la perdita del beneficio, se la cessione dei beni agevolati si verifica entro i cinque anni successivi all`acquisto (norma antielusiva di cui all`art. 8, comma 7, legge 388/2000).
Tuttavia, non si verifica la perdita del beneficio nel caso in cui i beni agevolati, mantenendo sempre la destinazione all`originaria struttura produttiva, siano unitariamente trasferiti nell`ambito di un`operazione di cessione d`azienda o ramo d`azienda avvenuta nel corso della fase di liquidazione. è, quindi, fondamentale che il complesso dei beni separato dalla società in liquidazione continui a rappresentare un compendio idoneo all`esercizio in maniera autonoma dell`impresa (cfr. anche R.M. n. 98/E del 29 aprile 2003, allegata al documento Credito di imposta aree svantaggiate – Chiarimenti ministeriali del 30 aprile 2003).
2. Variazione del Comune di realizzazione dell`investimento – R.M. n. 101/E del 30 luglio 2004.
Non si perde il diritto al credito d`imposta nel caso in cui, per sopravvenute esigenze di carattere economico-gestionale indipendenti dalla volontà dell`impresa beneficiaria, gli investimenti ammessi al beneficio vengano realizzati in un Comune diverso da quello indicato nell`istanza (Mod. ITS o RTS). Tuttavia è necessario che il nuovo Comune di destinazione abbia la stessa percentuale di aiuto consentita di quello originariamente comunicato al Centro Operativo di Pescara e che l`investimento sia stato solo “avviato”” ma non ancora effettivamente realizzato, neppure parzialmente (cfr. anche R.M. n. 13/E del 22 gennaio 2003 e, per il concetto di “avvio””, C.M. n. 32/E del 3 giugno 2003, allegata al documento Credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Nuovi chiarimenti ministeriali del 6 giugno 2003).
3. Realizzazione di investimenti diversi da quelli indicati nell`istanza – R.M. n. 102/E del 30 luglio 2004.
Non si può fruire del credito d`imposta nel caso in cui la tipologia degli investimenti effettivamente realizzati sia diversa da quella indicata nell`istanza di ammissione al beneficio (Mod. ITS o RTS). La richiesta di specificazione delle tipologie di beni oggetto dell`investimento, contenuta nelle istanze da inviare al Centro Operativo di Pescara, è infatti necessaria per dare, nell`ambito della procedura di attribuzione del contributo, evidenza formale al progetto di investimento.
4669-R.M. n. 102-E del 30 luglio 2004.pdfApri
4669-R.M. n. 101-E del 30 luglio 2004.pdfApri
4669-R.M. n. 100-E del 30 luglio 2004.pdfApri