La proroga dell`agevolazione fiscale “Tremonti-bis“ (artt.4-5 della legge 383/2001) per i comuni interessati dagli eventi calamitosi, prevista dall`art.5-sexies del D.L. 282/2002 (convertito nella legge 27/2003), è inammissibile perchè viola le regole della concorrenza nell`ambito del mercato comunitario.
Così si è definitivamente espressa la Commissione Europea, con decisione del 20 ottobre 2004 adottata al termine della procedura d`indagine formale avviata nel settembre dello scorso anno.
Il Governo italiano deve, quindi, adottare i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti illegittimamente fruiti dalle imprese. Viene però fatta salva, anche sotto il profilo comunitario, la legittimità della proroga, nei casi in cui si riesca a dimostrare il nesso diretto tra evento calamitoso e danno subito.
Al riguardo, si ricorda che l`agevolazione fiscale, consistente nella parziale detassazione degli investimenti relativi all`acquisto o realizzazione di beni strumentali nuovi, in vigore su tutto il territorio nazionale sino al 31 dicembre 2002, era stata prorogata dal citato art.5-sexies del D.L.282/2002 (convertito nella legge 27/2003) sino al 31 luglio 2003, in caso di investimenti in beni strumentali mobili, e al 31 luglio 2004 per quelli riguardanti gli immobili, a favore dei soggetti operanti in determinati comuni colpiti da calamità naturali, individuati da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. Tremonti bis- Proroga per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 1° agosto 2003 e Proroga del 36% conversione in Legge DL 147/2003 del 4 agosto 2003) e nei quali fossero state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero o ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie d`accesso.
La Commissione europea ha ora definitivamente dichiarato la proroga del beneficio incompatibile con il mercato interno, perchè lesiva delle regole della concorrenza, nonchè illegale in quanto stabilita senza la preventiva notifica richiesta dal Trattato UE per gli Aiuti di Stato.
Le imprese che avessero, quindi, fruito della proroga dell`agevolazione saranno chiamate a restituire il beneficio utilizzato, secondo le modalità che verranno definite dagli appositi provvedimenti che il Governo dovrà a breve adottare.
Tuttavia, la decisione comunitaria fa salve le imprese che siano in grado di dimostrare di aver subito effettivamente un danno diretto provocato dalle calamità naturali.