Pubblicato il decreto del Ministero dei beni culturali che stabilisce le modalità per la ricognizione degli immobili di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro
Con la pubblicazione (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005) del Decreto del 25 gennaio 2005, il Ministero dei beni culturali ha completato l`attuazione dell`art. 12 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), relativo alla procedura di verifica dell`interesse culturale degli immobili pubblici e di quelli appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro.
Il Decreto detta, infatti, i criteri e le modalità per avviare tale verifica sugli immobili delle persone giuridiche private; per gli immobili pubblici vi aveva già provveduto il Decreto 6 febbraio 2004.
Occorre innanzi tutto ricordare che, in base all`art. 12 del Codice, tutti gli immobili pubblici (dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici) nonchè quelli di soggetti privati aventi personalità giuridica (associazioni, fondazioni) ma senza scopo di lucro, qualora siano stati realizzati da più di 50 anni, sono sottoposti alla disciplina del Codice (autorizzazione per gli interventi edilizi, autorizzazione in caso di vendita, ecc..) fino a quando non intervenga una verifica negativa dell`interesse culturale.
Se la verifica risulta negativa, infatti, l`immobile non sarà più soggetto alla specifica disciplina dei beni culturali; se invece la verifica è positiva, l`immobile sarà definitivamente sottoposto a vincolo.
L`art. 1 del D.M. 25 gennaio 2005 prevede che la procedura di verifica possa essere avviata d`ufficio dalle Direzioni regionali del Ministero o su iniziativa dei soggetti interessati.
Il termine di conclusione è, in entrambi i casi, di 120 giorni e, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, l`ente privato interessato può diffidare il Ministero e, decorsi ulteriori 30 giorni, agire in giudizio contro il silenzio dell`amministrazione (artt. 3 e 4).
Nell`ipotesi in cui la verifica venga richiesta dai soggetti privati, questi dovranno preventivamente entrare in contatto con la Direzione regionale competente, definendo mediante appositi accordi i tempi di trasmissione delle domande, la consistenza del patrimonio immobiliare, nonchè l`uso del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero (art. 2).
La procedura di verifica, infatti, si svolge per via telematica secondo le indicazioni dettagliate fornite nell`Allegato A del D.M. 25 gennaio 2005.
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